Art. 2.
  1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere a) e  b)  del
presente  decreto,  il  Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 8 novembre 1995, n.  462,  comunichera',  di  volta  in
volta,  alla  Banca  d'Italia  l'ammontare e la specie dei titoli che
intende  rimborsare  o  acquistare  con  l'utilizzo   del   Fondo   e
autorizzera'  la  Banca  d'Italia  a  prelevare dal Fondo medesimo la
somma  corrispondente  all'ammontare   dei   costi   delle   relative
operazioni.