Art. 2. 1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, comunichera', di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzera' la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.