Art. 3.
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  art.  2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,  il
collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo  del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
diciannovesima  tranche  e verra' assegnata con le modalita' indicate
negli articoli 12 e 13 del citato decreto del  25  gennaio  1996,  in
quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 13 giugno 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.