Art. 2.
  Il  corso  di  diploma  di abilitazione alla vigilanza nelle scuole
elementari puo' permanere, in  via  transitoria,  nelle  facolta'  di
scienze  della  formazione  (ex  magistero)  sino all'esaurimento del
ciclo di studi iniziato dagli studenti iscritti  al  primo  anno  del
diploma stesso alla data di entrata in vigore del presente decreto.