IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1996 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate; Ritenuto che e' quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato articolo 100; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269. C R I T E R I Art. 1. La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti della eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare in base ai criteri atti a: tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare; permettere la continuazione di attivita' svolte da imprese familiari; escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze armate perche' in possesso di minore indice di idoneita' somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.