Art. 2. Per l'anno 1996 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle seguenti posizioni: 1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non via siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia; 3) accertate difficolta' familiari o economiche, tenuto anche conto, per queste ultime di quanto indicate nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986; 4) minore indice di idoneita' somatico-funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114. A parita' di condizione e' data precedenza a coloro che siano in possesso di piu' titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.