Art. 2.
  Per l'anno  1996  fatte  salve  le  esigenze  delle  Forze  armate,
possono,  in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente,
essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in  una  delle
seguenti posizioni:
   1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di
handicap  che  lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto
da mutilazione o  invalidita'  analoga  a  quelle  per  le  quali  e'
previsto  l'accompagnatore  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
   2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa
familiare,  anche  se  costituita  in   forma   societaria,   o   del
mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico
produttore  di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non via
siano altri familiari, compresi tra i  diciotto  e  i  sessanta  anni
esclusa  la  madre  vedova,  in  grado  di  condurre  l'azienda  o di
provvedere al sostentamento della famiglia;
   3) accertate difficolta'  familiari  o  economiche,  tenuto  anche
conto,  per queste ultime di quanto indicate nel decreto ministeriale
di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;
   4)   minore   indice   di   idoneita'   somatico-funzionale    e/o
psico-attitudinale,  secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
22 marzo 1990, n. 114.
  A parita' di condizione e' data precedenza a coloro  che  siano  in
possesso  di piu' titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a
quanti si trovino nelle condizioni  previste  per  l'ammissione  alla
dispensa  dal  compiere  la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31
maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non  siano  state  fatte
valere in tempo utile.