Art. 3.
  Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di  cui  al
punto  4),  debbono  essere  prospettate  con valida certificazione o
documentazione secondo le modalita' indicate dalla Direzione generale
della leva, del reclutamento  obbligatorio,  della  militarizzazione,
della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari.