Art. 4.
  Il Ministro della difesa, avvalendosi  delle  competenti  direzioni
generali,  adotta  provvedimenti di invio in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo in favore  dei  giovani  alle  armi  per
situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non
fatte  valere  in  tempo utile, di fatto pero' riconducibili al primo
comma, punti 1), 2), 3) ed al secondo comma dell'art. 2 del  presente
decreto.
   Roma, 13 maggio 1996
                                                Il Ministro: CORCIONE