Al   Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali:
                                     Direzione     generale     delle
                                  politiche       comunitarie       e
                                  internazionali
                                     Divisione cereali
                                     Gabinetto       di       analisi
                                  entomologiche
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura           italiana
                                  (Confagricoltura)
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori (C.I.A.)
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali   agricole   italiane
                                  (Copagri)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  All'Associazione   nazionale    tra
                                  produttori di alimenti zootecnici
                                  All'Associazione Italmopa
                                  All'Unipi
La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per
   l'applicazione    della    normativa   comunitaria   relativa   al
   conferimento dei cereali all'intervento nel corso  della  campagna
   di commercializzazione 1996-97.
  1.  La  campagna  di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1
luglio 1996 e termina il 30 giugno 1997. Tuttavia, gli  acquisti  dei
cereali  offerti  all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo
dal 1 agosto 1996 al 30 aprile 1997, come disposto  dall'art.  4  del
regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992.
  2.  Per  poter  essere conferiti all'intervento i cereali (frumento
tenero, frumento  duro,  segale,  orzo,  granturco  e  sorgo)  devono
soddisfare   alle   seguenti  condizioni  e  requisiti  previsti  dal
regolamento  CEE  n.  689/92  del  19   marzo   1992   e   successive
modificazioni:
   essere raccolti nella Comunita';
   essere  offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10
tonnellate per il frumento duro e di  80  tonnellate  per  gli  altri
cereali;
   essere  di  qualita' sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2
del regolamento CEE n. 689/92;
   presentare i requisiti qualitativi minimi  riportati  nell'annessa
tabella A.
  3.  Le  offerte all'intervento devono essere presentate all'AIMA, a
pena di inammissibilita', con domanda scritta redatta in  conformita'
del  modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa
tramite telefax. Alla domanda deve essere allegata la  documentazione
prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della
richiesta della prescritta certificazione antimafia.
  Qualora    l'offerta    sia    ammissibile,   l'AIMA   comunichera'
all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso  il  quale
dovra' essere effettuato il conferimento.
  La  quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata
franco veicolo magazzino dell'assuntore,  non  scaricata  per  quella
alla   rinfusa   e  alla  banchina  di  detto  magazzino  per  quella
specificata.
  4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato
al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il  quale
sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.
  Se  invece il magazzino designato dall'AIMA non si trova nel centro
d'intervento verso il quale il prodotto puo' essere  avviato  con  la
minore  spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e
sostenute dall'AIMA stessa.
  Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica
nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta,  dal  prezzo
di  intervento  verranno  detratte  le  spese di uscita dal magazzino
(corrispondenti   ai   compensi   riconosciuti   dall'AIMA   all'ente
assuntore),  nonche'  le  minori  spese  di trasporto che l'offerente
avrebbe sostenuto se la consegna  del  prodotto  fosse  avvenuta  nel
magazzino del centro di intervento piu' vicino.
  5.  La  presa  in carico dei cereali e' subordinata alla condizione
dell'accertamento preventivo che l'intera partita da  consegnare  nei
magazzini  dell'assuntore  possieda  la qualita' e le caratteristiche
previste per il conferimento all'intervento.
  Tale  accertamento  deve   essere   effettuato   su   un   campione
rappresentativo  della  partita offerta, costituito da un prelievo in
contraddittorio con l'offerente  per  ogni  consegna  e  comunque  da
almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
  Dal campione rappresentativo verranno costituiti quattro esemplari,
di  cui  due  devono  essere inviati con la massima sollecitudine, ma
comunque entro tre giorni, al gabinetto di analisi entomologiche  del
Ministero   delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  via
Sallustiana, 10 - Roma.
  L'esito  dell'accertamento  analitico  sara'  comunicato  dall'AIMA
all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti.
  In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato
rilasciato  dal  predetto  laboratorio,  i cereali saranno restituiti
all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle  sostenute  per
l'ammasso.
  Qualora   dal  certificato  di  analisi  risultino  soddisfatte  le
condizioni previste per il  conferimento,  l'assuntore  emettera'  la
bolletta   di  acquisto  per  la  partita  di  cereali  conferita  in
conformita' delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.
  Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica
del peso  della  partita  consegnata  alla  presenza  dell'offerente,
l'AIMA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all'art. 3, paragrafo 6. a), del
regolamento n. 689/92.
  La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di  vendita,  deve
essere  trasmessa dall'assuntore all'AIMA via fax entro e non oltre 3
giorni dalla presa in  carico  della  merce.  Contestualmente  devono
essere  inviati  in  plico  raccomandato  gli  originali dei predetti
documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo  pari  al
20%   del   controvalore  del  prodotto  conferito,  da  redigere  in
conformita' del modello allegato n. 2.
  Nel  caso  in  cui  l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da
vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche  in
forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene
l'assuntore,  il  prelevamento  dei  campioni  e la verifica del peso
della partita verranno effettuate, con le modalita'  sopra  indicate,
da  personale  dell'AIMA  o  da  organismi  di  controllo  incaricati
dall'AIMA medesima.
  Qualora il conferimento dei cereali  avvenga  senza  movimentazione
fisica,  nel  magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento
dell'offerta, la presa in carico puo' essere effettuata  soltanto  se
risultano  soddisfatte  le  seguenti condizioni previste dall'art. 3,
paragrafo 6. b), del regolamento CEE n. 689/92:
   nella  contabilita'  di  magazzino  siano  indicati  la  quantita'
constatata  per  ogni  pesata, le caratteristiche qualitative fisiche
del prodotto accertate  al  momento  della  pesatura,  i  trattamenti
effettuati e gli eventuali trasferimenti;
   l'ente  assuntore  dichiari  che la partita offerta corrisponde in
tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate  nella  contabilita'
di magazzino;
   le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e
riportate  nella  contabilita'  di  magazzino  coincidano  con quelle
risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in
base a campioni prelevati da personale dell'AIMA o  da  organismi  di
controllo incaricati dall'Azienda.
  6.  Per  tutti  i  cereali  il  prezzo  d'intervento  e'  di 119,19
ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta
nazionale in vigore alla data di inizio  della  consegna  fisica  del
prodotto,  come stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1068/93
del 30 aprile 1993.
  Tale prezzo e' suscettibile delle maggiorazioni  o  detrazioni  per
effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le
percentuali  riportate  nelle  allegate  tabelle  (B,  C, D, E, F, G)
nonche' della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese  di
consegna del prodotto.
  Il  pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene
effettuato  direttamente   dall'AIMA   tra   il   trentesimo   e   il
trentacinquesimo  giorno  successivo alla data di presa in carico del
prodotto.
  Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento
del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze  finanziarie  derivanti
dal  superamento  del  termine  medesimo,  per  cause  non imputabili
all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.
  Le associazioni di categoria sono invitate  a  dare  alla  presente
circolare  la  massima  diffusione  tra  gli  associati  e  gli altri
operatori del settore.
                                   Il direttore reggente: LAZZERESCHI