Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Divisione cereali Gabinetto di analisi entomologiche Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri) All'Associazione nazionale cerealisti All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici All'Associazione Italmopa All'Unipi La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1996-97. 1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1 luglio 1996 e termina il 30 giugno 1997. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1 agosto 1996 al 30 aprile 1997, come disposto dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992. 2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento CEE n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni: essere raccolti nella Comunita'; essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali; essere di qualita' sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 689/92; presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella A. 3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AIMA, a pena di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita' del modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia. Qualora l'offerta sia ammissibile, l'AIMA comunichera' all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento. La quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata per quella alla rinfusa e alla banchina di detto magazzino per quella specificata. 4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sara' avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente. Se invece il magazzino designato dall'AIMA non si trova nel centro d'intervento verso il quale il prodotto puo' essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AIMA stessa. Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AIMA all'ente assuntore), nonche' le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino. 5. La presa in carico dei cereali e' subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possieda la qualita' e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento. Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto. Dal campione rappresentativo verranno costituiti quattro esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque entro tre giorni, al gabinetto di analisi entomologiche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, via Sallustiana, 10 - Roma. L'esito dell'accertamento analitico sara' comunicato dall'AIMA all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti. In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emettera' la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformita' delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria. Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AIMA sottoporra' successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6. a), del regolamento n. 689/92. La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'AIMA via fax entro e non oltre 3 giorni dalla presa in carico della merce. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 20% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformita' del modello allegato n. 2. Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalita' sopra indicate, da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'AIMA medesima. Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento dell'offerta, la presa in carico puo' essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 6. b), del regolamento CEE n. 689/92: nella contabilita' di magazzino siano indicati la quantita' constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti; l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita' di magazzino; le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilita' di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'Azienda. 6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento e' di 119,19 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1068/93 del 30 aprile 1993. Tale prezzo e' suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (B, C, D, E, F, G) nonche' della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto. Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AIMA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto. Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili. Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore. Il direttore reggente: LAZZERESCHI