(all. 3 - art. 1)
                                                         ALLEGATO 2/B
                        POLIZZA FIDEJUSSORIA
                              PREMESSO
- che la ditta  ..................................  (denominazione  o
  ragione  sociale) con sede in ......................... (in seguito
  denominata "contraente")  e'  iscritta  nell'Albo  degli  assuntori
  dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;
-  che nella predetta qualita' di assuntore ha stipulato un contratto
  per il  compimento  delle  operazioni  esecutive  d'intervento  nel
  mercato  dei  cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della
  regolamentazione comunitaria;
- che a termini del predetto contratto  deve  prestare  una  cauzione
  nella  misura  del  20%  del  controvalore  del  prodotto conferito
  all'intervento   a   garanzia   dell'adempimento   degli   obblighi
  contrattuali;
-  che  nel caso di specie la cauzione ammonta a L. ............. per
  tonnellate ................ di ............. prese in carico  nella
  campagna di commercializzazione 1996/97;
                            CIO' PREMESSO
La  Societa'  ................... ( in seguito denomianta "Societa'")
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento
del .............. (*) in data .............. pubblicato  nella  G.U.
n.  ........  del ............ domiciliata in ................ con la
presente polizza
             si costituisce fidejussiore del Contraente
- il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi  causa
  dichiarandosi  con  questi  solidalmente tenuto per le obbligazioni
  derivanti dal presente contratto - a  favore  dell'A.I.M.A.  codice
  fiscale  n.  00965621006,  alle  condizioni  che seguono, fino alla
  concorrenza di L. ..................... (lire
    ................... a garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi
  derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.
_________________________
         (*)  Decreto  del  Ministero dell'Industria, del Commercio e
         dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto  per  la
         Vigilanza   sulle   Assicurazioni  Private  e  di  Interesse
         Collettivo (ISVAP).
                       LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
                       Premio                             Totale
Periodo iniziale      _________   _________   _________  _________
Supplementi           _________   _________   _________  _________
Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza  ha
la durata di mesi ____ e cioe' fino al _______
Nel  caso  di  proroga, il Contraente sara' tenuto a corrispondere un
supplemento di premio da calcolarsi  in  termini  di  capitale  e  di
eventuali interessi secondo i criteri indicati in premessa.
Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto,
in _________ il ___________
Il  pagamento  dell'importo  di L. _________, dovuto alla firma della
presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto  oggi
__________________ alle ore ____________ in ________________:
                                                    AGENTE O ESATTORE
                         CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e l'AIMA
Art.  1   - Oggetto della garanzia - La Societa' garantisce all'AIMA,
per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino  alla  concorrenza
dell'importo  assicurato,  la  restituzione  totale  o parziale delle
somme da questa anticipate al Contraente, (e gli  interessi  maturati
come previsto in premessa).
Art.  2    -  Durata  della  garanzia  -  La garanzia prestata con la
presente polizza a favore dell'AIMA ha la validita'  di  dodici  mesi
dalla data di emissione della polizza ed e' automaticamente rinnovata
per ulteriori due periodi di sei mesi caduno.
Prima  della  scadenza  del  periodo  di  durata  della  polizza come
prorogato ai  sensi  del  comma  precedente,  l'AIMA  -  con  lettera
raccomandata  che dovra' pervenire alla Societa' prima della suddetta
scadenza  -  puo'  richiedere,  per  l'effettuazione   di   inchieste
supplementari  per  il  riconoscimento  del  diritto  all'aiuto,  una
ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Societa' e' tenuta
a concedere senza opporre alcuna eccezione.
Decorsi i termini di cui  ai  commi  precedenti,  la  garanzia  cessa
automaticamente.
La  liberazione  anticipata  della garanzia rispetto alle scadenze di
cui ai precedenti commi potra'  avvenire  solo  previa  comunicazione
scritta dell'AIMA alla Societa'.
Art.  3    -  Avviso  di  sinistro  - Pagamento - Qualora ricorrano i
presupposti di cui alla lettera c) della premessa per la restituzione
dell'anticipo, l'AIMA, con lettera inviata per conoscenza anche  alla
Societa',  invitera' il Contraente a versare la somma dovuta entro il
termine unico di trenta giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiedera' il  versamento
della  somma  medesima  alla  Societa'  che  provvedera' entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 4  - Rinuncia alla preventiva escussione - La Societa'  rinuncia
espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente
di cui all'art. 1944 cod. civ..
La  Societa'  rinuncia  ad  opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957
cod. civ..
La Societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e
1247  cod.  civ.  per  quanto  riguarda  crediti  liquidi,  certi  ed
esigibili  diversi  da  quelli  che  il Contraente abbia maturato nei
confronti dell'AIMA limitatamente al  settore  specifico  considerato
nella presente polizza.
Art.  5   - Surrogazione - La Societa' e' surrogata, nei limiti delle
somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
L'AIMA facilitera' le azioni  di  recupero,  fornendo  alla  Societa'
tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6  - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi,
comunicazioni  e  notificazioni  devono  essere  fatti  per  mezzo di
lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Societa'.
Art. 7  - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' e
l'AIMA e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo
ove ha sede l'AIMA stessa.
B)  Condizioni  che  regolano  il  rapporto  tra  la  Societa'  e  il
Contraente
Art.  8   - Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di
durata iniziale della garanzia, e' dovuto in  via  anticipata  ed  in
unica  soluzione.  In  caso  di  minor durata il premio versato resta
integralmente acquisito dalla Societa'.
Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente  art.  2,  il
Contraente  e'  tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella
misura che sara' indicata nella relativa  appendice  di  proroga;  il
mancato  pagamento  di  tale  supplemento  non  potra' essere opposto
all'AIMA.
Art. 9  - Rivalsa - Il Contraente, i suoi successori ed aventi  causa
si obbligano a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, quanto
dalla  stessa  pagato  all'AIMA,  oltre alle tasse, bolli, diritti di
quietanza ed interessi, rinunciando fin  da  ora  ad  ogni  eventuale
eccezione  in  ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni
di cui all'art. 1952 cod. civ..
Art. 10 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli  oneri  di  qualsiasi
natura  che  la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme
versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del
Contraente.
Art. 11 - Controgaranzia - La Societa' avra' facolta' di chiedere  al
Contraente  -  e  questo sara' tenuto ad ottemperare alla richiesta -
idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:
1) sopravvenuta insolvenza del Contraente,  protesti  a  suo  carico,
peggioramento della sua situazione economica;
2) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
3)  uso  di  mezzi  intesi  comunque  ad ottenere indebite erogazioni
dall'AIMA, anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce  la
presente  polizza  e/o  indebiti  rimborsi  o  restituzioni  da parte
dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
4) inadempienza del Contraente in  ordine  al  rimborso  delle  somme
pagate  dalla Societa' o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza
delle operazioni  garantite  con  la  presente  polizza  o  di  altre
operazioni  analoghe  a  quelle prestate con la presente polizza o di
polizze fidejussorie o di fiedjussioni in genere;
5) richiesta di proroga da parte dell'AIMA ai  sensi  del  precedente
art. 2.
La  mancata  costituzione  della  controgaranzia non potra' essere in
nessun caso opposta all'AIMA dalla Societa'.
Art. 12 - Imposte e tasse - le imposte e le  tasse,  i  contributi  e
tutti  gli  oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al
premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa  dipendenti
sono  a  carico  del  Contraente  anche  se il pagamento ne sia stato
anticipato dalla Societa'.
Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi,
comunicazioni e  notificazioni  devono  essere  fatti  per  mezzo  di
lettera  raccomandata,  indirizzata  alla Direzione della Societa' od
alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art.  14  - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa'
ed il Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria
del luogo ove ha sede la Direzione della Societa'.
  IL CONTRAENTE                                  LA SOCIETA'
_________________                              _______________
Agli effetti degli articoli 1341 e  1342  cod.  civ.  i  sottoscritti
dichiarano   di  approvare  specificatamente  le  disposizioni  degli
articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 4  - (Rinuncia ad opporre eccezioni all'AIMA)
Art. 7  - (Deroga alla competenza territoriale)
  IL CONTRAENTE                                  LA SOCIETA'
_________________                              _______________
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342  cod.  civ.  il  sottoscritto
dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli
seguenti delle Condizioni generali:
Art.  9    -  (Rununcia  ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui
all'art. 1952 cod. civ.)
Art. 11 - (Deposito cautelativo)
Art. 14 - (Deroga alla competenza territoriale)
                                                IL CONTRAENTE
                                              _________________