ALLEGATO 2/B POLIZZA FIDEJUSSORIA PREMESSO - che la ditta .................................. (denominazione o ragione sociale) con sede in ......................... (in seguito denominata "contraente") e' iscritta nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali; - che nella predetta qualita' di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria; - che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali; - che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. ............. per tonnellate ................ di ............. prese in carico nella campagna di commercializzazione 1996/97; CIO' PREMESSO La Societa' ................... ( in seguito denomianta "Societa'") autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento del .............. (*) in data .............. pubblicato nella G.U. n. ........ del ............ domiciliata in ................ con la presente polizza si costituisce fidejussiore del Contraente - il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'A.I.M.A. codice fiscale n. 00965621006, alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza di L. ..................... (lire ................... a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa. _________________________ (*) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP). LIQUIDAZIONE DEL PREMIO Premio Totale Periodo iniziale _________ _________ _________ _________ Supplementi _________ _________ _________ _________ Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di mesi ____ e cioe' fino al _______ Nel caso di proroga, il Contraente sara' tenuto a corrispondere un supplemento di premio da calcolarsi in termini di capitale e di eventuali interessi secondo i criteri indicati in premessa. Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in _________ il ___________ Il pagamento dell'importo di L. _________, dovuto alla firma della presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi __________________ alle ore ____________ in ________________: AGENTE O ESATTORE CONDIZIONI GENERALI A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e l'AIMA Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Societa' garantisce all'AIMA, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente, (e gli interessi maturati come previsto in premessa). Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'AIMA ha la validita' di dodici mesi dalla data di emissione della polizza ed e' automaticamente rinnovata per ulteriori due periodi di sei mesi caduno. Prima della scadenza del periodo di durata della polizza come prorogato ai sensi del comma precedente, l'AIMA - con lettera raccomandata che dovra' pervenire alla Societa' prima della suddetta scadenza - puo' richiedere, per l'effettuazione di inchieste supplementari per il riconoscimento del diritto all'aiuto, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Societa' e' tenuta a concedere senza opporre alcuna eccezione. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, la garanzia cessa automaticamente. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi potra' avvenire solo previa comunicazione scritta dell'AIMA alla Societa'. Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) della premessa per la restituzione dell'anticipo, l'AIMA, con lettera inviata per conoscenza anche alla Societa', invitera' il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiedera' il versamento della somma medesima alla Societa' che provvedera' entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Societa' rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ.. La Societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.. La Societa' rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili diversi da quelli che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'AIMA limitatamente al settore specifico considerato nella presente polizza. Art. 5 - Surrogazione - La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'AIMA facilitera' le azioni di recupero, fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo possesso. Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Societa'. Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' e l'AIMA e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede l'AIMA stessa. B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e il Contraente Art. 8 - Premio - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia, e' dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Societa'. Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente art. 2, il Contraente e' tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella misura che sara' indicata nella relativa appendice di proroga; il mancato pagamento di tale supplemento non potra' essere opposto all'AIMA. Art. 9 - Rivalsa - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'AIMA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.. Art. 10 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Art. 11 - Controgaranzia - La Societa' avra' facolta' di chiedere al Contraente - e questo sara' tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di: 1) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica; 2) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; 3) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'AIMA, anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato; 4) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Societa' o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fiedjussioni in genere; 5) richiesta di proroga da parte dell'AIMA ai sensi del precedente art. 2. La mancata costituzione della controgaranzia non potra' essere in nessun caso opposta all'AIMA dalla Societa'. Art. 12 - Imposte e tasse - le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'. Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza. Art. 14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' ed il Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Societa'. IL CONTRAENTE LA SOCIETA' _________________ _______________ Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 4 - (Rinuncia ad opporre eccezioni all'AIMA) Art. 7 - (Deroga alla competenza territoriale) IL CONTRAENTE LA SOCIETA' _________________ _______________ Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: Art. 9 - (Rununcia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.) Art. 11 - (Deposito cautelativo) Art. 14 - (Deroga alla competenza territoriale) IL CONTRAENTE _________________