IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra  il  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
   Vista  la  convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
   Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
   Viste le specifiche tecniche ETS 300-136, ETS 300-138, ETS 300-121
relative  alla prestazione gruppo chiuso di utenti realizzata su rete
numerica integrata nei servizi (ISDN);
   Visto  il  decreto  ministeriale  24  settembre  1992,   n.   427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
   Vista  la  convenzione  stipulata  il  29  dicembre  1992  tra  il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel  approvata
con  decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi'  come  modificata  dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto  ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
   Visto il decreto interministeriale 16 marzo  1994  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  53  alla  Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30
marzo  1994,  concernente  l'adeguamento  delle  tariffe  telefoniche
nazionali;
   Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  182   del   5   agosto   1994,   concernente
l'approvazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;
   Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  103, che ha
recepito la direttiva n. 90/388/CEE;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, che ha introdotto il regolamento  recante  la  determinazione
delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 103 del 17 marzo 1995;
   Visto   il   decreto   ministeriale   16  marzo  1996  concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;
   Considerato che il decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 ed
il decreto del Presidente della Repubblica n.  420  del  4  settembre
1995  hanno  introdotto, nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni
liberalizzati, la definizione del servizio vocale per  gruppi  chiusi
di utenti;
   Ravvisata  l'esigenza  di distinguere la fattispecie liberalizzata
del  gruppo  chiuso  di  utenti,  cosi'  come  definita  dal  decreto
legislativo  n.  103 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
420 sovracitati, da quella di cui al menzionato decreto  ministeriale
22  giugno  1994  che definisce una prestazione della rete telefonica
pubblica commutata  realizzata  mediante  una  specifica  tabella  di
numerazione appositamente configurata;
   Ravvisata  l'esigenza  di procedere ad una revisione delle tariffe
dovute dagli abbonati, di cui al citato decreto ministeriale  del  22
giugno 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Compatibilmente  con la disponibilita' degli impianti e con le
esigenze del pubblico servizio, ai collegamenti della  rete  pubblica
commutata  in  uso  ad  uno o piu' abbonati che risultano configurati
mediante specifica tabella di numerazione  di  rete  si  applicano  i
contributi,  i  canoni  e  le  tariffe  per  il  traffico di cui alla
allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
   2.  L'abbonamento  alle condizioni tariffarie di cui al comma 1 e'
ammesso per periodi di durata non inferiore ad un anno e per  periodi
pluriennali di durata pari a 3 anni o a 5 anni.
   3.  Per gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultano gia'  configurati  mediante  specifica  tabella  di
numerazione  di  rete non si applicano i contributi di cui al punto 1
dell'allegata tabella A.
   4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di  conteggio
relativi  alle  varie  tipologie  di comunicazioni avviene sulla base
delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei  dispositivi
equivalenti.
   5.  Esclusivamente  all'utenza di categoria affari che sottoscrive
l'abbonamento per collegamenti della rete pubblica commutata  in  uso
ad  uno  o piu' abbonati che risultano configurati mediante specifica
tabella di  numerazione  di  rete  nazionale,  internazionale  ovvero
nazionale  ed  internazionale,  e'  consentito  l'abbonamento, per un
periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia
avanzata di  cui  alla  allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
   6.  In  sede  di  emissione delle bollette, il numero degli scatti
rilevati  per  periodi  mensili  e'  considerato  cumulativamente  in
relazione  al  periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione
puo'  decorrere  da  qualsiasi  giorno  del  mese  di  inizio   della
rilevazione.