IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Viste le specifiche tecniche ETS 300-136, ETS 300-138, ETS 300-121 relative alla prestazione gruppo chiuso di utenti realizzata su rete numerica integrata nei servizi (ISDN); Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1994, concernente l'approvazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva n. 90/388/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha introdotto il regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1996 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Considerato che il decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995 hanno introdotto, nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, la definizione del servizio vocale per gruppi chiusi di utenti; Ravvisata l'esigenza di distinguere la fattispecie liberalizzata del gruppo chiuso di utenti, cosi' come definita dal decreto legislativo n. 103 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 420 sovracitati, da quella di cui al menzionato decreto ministeriale 22 giugno 1994 che definisce una prestazione della rete telefonica pubblica commutata realizzata mediante una specifica tabella di numerazione appositamente configurata; Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle tariffe dovute dagli abbonati, di cui al citato decreto ministeriale del 22 giugno 1994; Decreta: Art. 1. 1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, ai collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o piu' abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete si applicano i contributi, i canoni e le tariffe per il traffico di cui alla allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'abbonamento alle condizioni tariffarie di cui al comma 1 e' ammesso per periodi di durata non inferiore ad un anno e per periodi pluriennali di durata pari a 3 anni o a 5 anni. 3. Per gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete non si applicano i contributi di cui al punto 1 dell'allegata tabella A. 4. L'addebito degli scatti determinati dagli impulsi di conteggio relativi alle varie tipologie di comunicazioni avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti. 5. Esclusivamente all'utenza di categoria affari che sottoscrive l'abbonamento per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o piu' abbonati che risultano configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale, e' consentito l'abbonamento, per un periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia avanzata di cui alla allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.