ALLEGATO Art. 2. (Omissis). Comma 2. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operativita', puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche. Comma 3. La Fondazione amministra la partecipazione .. (omissis). (Omissis). Art. 9. (Omissis). Comma 3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti: (omissis). la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; l'approvazione e le modifiche del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' relativi allo svolgimento delle attivita' istituzionali nei settori di intervento; la nomina di esperti e l'istituzione di commissioni consultive o di studio ed, in particolare, l'istituzione di commissioni tecnico-scientifiche con funzioni consultive, temporanee o permanenti, formate da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente con definizione dei compiti, durata e modalita' di funzionamento, nonche' dell'eventuale compenso per i componenti esterni. Possono essere chiamati a far parte delle anzidette commissioni anche membri del consiglio di amministrazione; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; (omissis).