(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
  (Omissis).
Comma 2.
  La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e
per sovvenire in maniera  organica  e  programmata  le  esigenze  del
territorio  di  operativita',  puo'  limitare  la  propria  attivita'
transitoriamente, per periodi  di  tempo  definiti,  ad  uno  o  piu'
settori,  tra  quelli  previsti  nello  statuto,  attraverso apposite
delibere periodiche.
Comma 3.
   La Fondazione amministra la partecipazione .. (omissis).
  (Omissis).
                               Art. 9.
  (Omissis).
Comma 3.
   Sono di esclusiva competenza del  consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge le decisioni concernenti:
   (omissis).
    la  nomina  e  la  revoca  del  segretario  generale  e  del vice
segretario generale;
   l'approvazione   e   le   modifiche   del   regolamento   per   la
determinazione   dei   criteri   e   delle  modalita'  relativi  allo
svolgimento delle attivita' istituzionali nei settori di intervento;
    la nomina di esperti e l'istituzione di commissioni consultive  o
di   studio   ed,   in   particolare,  l'istituzione  di  commissioni
tecnico-scientifiche   con   funzioni   consultive,   temporanee    o
permanenti,  formate  da  esperti  scelti tra persone particolarmente
competenti nei settori di intervento dell'ente  con  definizione  dei
compiti,  durata e modalita' di funzionamento, nonche' dell'eventuale
compenso per i componenti esterni.  Possono  essere  chiamati  a  far
parte  delle  anzidette  commissioni  anche  membri  del consiglio di
amministrazione;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
   (omissis).