ALLEGATO Art. 2. Comma 1. L'Ente opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, con riferimento a finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale nei seguenti settori: a) istruzione; b) arte; c) sanita'; e) assistenza e tutela delle categorie sociali piu' deboli. Comma 2. L'Ente, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operativita', puo' limitare transitoriamente la propria attivita', per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori, tra quelli previsti al comma precedente, attraverso appropriate delibere periodiche. Comma 3. L'Ente definisce con apposito regolamento i criteri che informano l'attivita' erogativa nei settori prescelti, nonche' le relative modalita' di intervento. Art. 4. (Omissis). Comma 2. L'Ente fino a quando mantiene il controllo della societa' conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della societa' conferitaria, una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio. Art. 18. Comma 1. L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare: 1) sulla elezione dei soci nonche' sulla decadenza degli stessi nei casi di sua competenza; 2) sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione per la quale dovra' tener conto della necessita' di assicurare anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalita' e competenza nei settori di intervento dell'Ente; 3) sulla elezione del presidente e dei componenti del collegio sindacale; 4) sulla determinazione delle indennita' di carica spettanti al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; 5) sulla approvazione dei bilanci; 6) sulla promozione dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; 7) sugli altri eventuali argomenti dell'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci. (Omissis). Art. 21. (Omissis). Comma 3. I consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno secondo criteri di professionalita' e competenza tenendo conto della necessita' di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente. Art. 24. Comma unico. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta - oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria - una indennita' di carica. Art. 25. (Omissis). Comma 2. Inoltre il consiglio delibera: (omissis). 4) sulla definizione dei programmi e dei progetti di intervento, nonche' sulle modifiche al regolamento di cui all'art. 2. Comma 3. Il consiglio puo' istituire comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata, le modalita' di funzionamento e gli eventuali compensi. Possono essere chiamati a farne parte anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci dell'Ente. Art. 27. (Omissis). Comma 4. Il segretario delle adunanze e' nominato dal consiglio di amministrazione. Il presidente firma i verbali con il segretario. Art. 39. Comma 1. Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalita' e competenza di cui all'art. 21, terzo comma. Comma 2. Fin tanto che l'Ente mantiene il controllo della societa' conferitaria di cui all'art. 1, la funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione e' svolta dal direttore generale della stessa societa' conferitaria o, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio.