(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
Comma 1.
  L'Ente opera  attraverso  la  definizione  di  propri  programmi  e
progetti  di  intervento  da  realizzare  direttamente  o  tramite la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, con  riferimento
a  finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale nei seguenti
settori:
     a) istruzione;
     b) arte;
     c) sanita';
     e) assistenza e tutela delle categorie sociali piu' deboli.
Comma 2.
  L'Ente, al fine di rendere piu' efficace la propria  azione  e  per
sovvenire  in  maniera  organica  e  programmata  alle  esigenze  del
territorio di operativita', puo' limitare transitoriamente la propria
attivita', per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori,  tra
quelli  previsti al comma precedente, attraverso appropriate delibere
periodiche.
Comma 3.
  L'Ente definisce con apposito regolamento i criteri  che  informano
l'attivita'  erogativa  nei  settori  prescelti,  nonche' le relative
modalita' di intervento.
                               Art. 4.
  (Omissis).
Comma 2.
  L'Ente  fino  a  quando  mantiene  il  controllo   della   societa'
conferitaria,   accantona   ad  apposita  riserva,  finalizzata  alla
sottoscrizione  di  eventuali  aumenti  di  capitale  della  societa'
conferitaria,  una  quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio.
                              Art. 18.
Comma 1.
   L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:
    1) sulla elezione dei soci nonche' sulla decadenza  degli  stessi
nei casi di sua competenza;
    2)  sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione
per la quale dovra' tener conto della necessita' di assicurare  anche
la   presenza   di   esponenti   in   possesso   dei   requisiti   di
professionalita' e competenza nei settori di intervento dell'Ente;
    3) sulla elezione del presidente e dei  componenti  del  collegio
sindacale;
    4)  sulla  determinazione delle indennita' di carica spettanti al
presidente,  al  vice  presidente,  ai  membri   del   consiglio   di
amministrazione e del collegio sindacale;
    5) sulla approvazione dei bilanci;
    6)  sulla promozione dell'azione di responsabilita' nei confronti
dei  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il   collegio
sindacale;
    7)   sugli  altri  eventuali  argomenti  dell'ordine  del  giorno
proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un  quarto  dei
soci.
  (Omissis).
                              Art. 21.
  (Omissis).
Comma 3.
  I  consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno
secondo criteri di professionalita' e competenza tenendo conto  della
necessita'  di  assicurare  anche  la  presenza di amministratori che
abbiano maturato una adeguata esperienza nei  settori  di  intervento
dell'Ente.
                              Art. 24.
Comma unico.
   Al  presidente,  al vice presidente, ai componenti il consiglio di
amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta - oltre al
rimborso delle spese, anche in forma forfettaria - una indennita'  di
carica.
                              Art. 25.
  (Omissis).
Comma 2.
   Inoltre il consiglio delibera:
   (omissis).
    4)  sulla definizione dei programmi e dei progetti di intervento,
nonche' sulle modifiche al regolamento di cui all'art. 2.
Comma 3.
  Il  consiglio  puo'  istituire  comitati  tecnici   e   scientifici
consultivi anche a carattere permanente formati da esperti scelti fra
persone   particolarmente   competenti   nei  settori  di  intervento
dell'Ente,  definendone  i  compiti,  la  durata,  le  modalita'   di
funzionamento  e  gli  eventuali  compensi. Possono essere chiamati a
farne parte anche i componenti del consiglio di amministrazione ed  i
soci dell'Ente.
                              Art. 27.
  (Omissis).
Comma 4.
  Il   segretario   delle  adunanze  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione. Il presidente firma i verbali con il segretario.
                              Art. 39.
Comma 1.
  Ai componenti l'organo di amministrazione in carica  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 21, terzo comma.
Comma 2.
  Fin   tanto   che  l'Ente  mantiene  il  controllo  della  societa'
conferitaria di cui all'art.  1,  la  funzione  di  segretario  delle
adunanze  del  consiglio  di  amministrazione e' svolta dal direttore
generale della  stessa  societa'  conferitaria  o,  in  caso  di  suo
impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio.