Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996, i vini a denominazione di origine controllata "Rosso
di  Montalcino"  provenienti   da   vigneti   non   ancora   iscritti
conformemente   alle   disposizioni   dell'annesso   disciplinare  di
produzione sono tenuti ad effettuare, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto.