Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Rosso  di  Montalcino",  in  deroga  a  quanto  previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a  tre  anni  a  partire
dalla  data  di  entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono
essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti  previsto
nel  sopracitato  art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, i
vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali  diverse
da  quelle  indicate  nel  sopra  citato  art.  2 del disciplinare di
produzione, purche' esse non superino del 15% il  totale  delle  viti
dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati  d'ufficio  dal  rispettivo  albo
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.