(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA "ROSSO DI MONTALCINO".
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Rosso di  Montalcino"  e'
riservata  al  vino  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino DOC "Rosso di Montalcino" deve essere ottenuto  dalle  uve
provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente
dal vitigno "Sangiovese" (denominato, a Montalcino, "Brunello").
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino  a  DOC  "Rosso di
Montalcino"   devono   essere   prodotte    nell'intero    territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
   Sono  da  considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei
vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,
unicamente i vigneti atti a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche   caratteristiche   qualitative   previste   dal  presente
disciplinare di produzione.
   I vigneti iscritti all'albo del vino DOCG "Brunello di Montalcino"
sono utilizzabili anche per produrre vino DOC "Rosso di  Montalcino",
alle  condizioni  stabilite dal presente disciplinare di produzione e
dal relativo disciplinare di produzione del vino  DOCG  "Brunello  di
Montalcino".
   Le  uve provenienti da vigneti iscritti separatamente all'albo del
vino DOCG "Brunello di Montalcino" con l'indicazione "Vigna"  possono
mantenere tale indicazione all'atto della scelta vendemmiale come DOC
"Rosso  di  Montalcino".  Le  uve  e  i  vini  derivati devono essere
mantenuti separati sui registri obbligatori di cantina.
   I vigneti  di  nuovo  impianto  ed  i  reimpianti  possono  essere
iscritti all'albo dei vigneti Rosso di Montalcino a partire dal terzo
anno   successivo   alla  data  di  impianto,  cosi'  come  accertato
dell'organo regionale competente.
   La resa massima di uva per ettaro consentita non  potra'  superare
la  percentuale  del  30%  al  terzo anno di vegetazione e del 70% al
quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art. 4.
                               Art. 4.
   Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del
vino DOC "Rosso di  Montalcino"  devono  essere  quelle  tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche   caratteristiche   di   qualita'  previste  dal  presente
disciplinare di produzione.
   In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai seguenti requisiti:
    terreni:  geocronologicamente  attribuibili  ad  un intervallo di
tempo che va dal cretaceo al pliocene;
    giacitura: collinare;
    altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;
    esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione
delle uve;
    densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i  nuovi  impianti
la densita' minima dovra' essere di 3.000 piante per ettaro;
    forme  di  allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e del vino;
    pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
   La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC
"Rosso di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 90 per  ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
   Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del
vigneto  in  coltura  promiscua  deve essere calcolata in rapporto al
numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo,  che  non
dovra essere superiore a kg 3.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Rosso di Montalcino" devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purche' la produzione  globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
   Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se  necessario,  a
preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  di  11,5%.  Qualora  venga  utilizzato il
termine  "Vigna"  le  uve  devono  assicurare  al  vino   un   titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12%
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  del  vino  DOC  "Rosso  di  Montalcino" sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le
sue peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore
al  70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha  diritto  alla  DOC.  Oltre  il  75%  decade   il   diritto   alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
   Nel  caso  di  rivendicazione  di  una  "Vigna"  non  puo'  essere
effettuato nessun tipo di arricchimento.
   Il vino DOC "Rosso di Montalcino" puo' essere ottenuto  anche  per
passaggio  di  classificazione dal vino DOCG "Brunello di Montalcino"
in corso di elaborazione, sempreche' il vino rispetti  le  norme  del
presente disciplinare di produzione.
   La resa rimane quella della categoria di provenienza.
   Qualora  per  il  vino  di  provenienza  sia stata rivendicata una
"Vigna", tale rivendicazione puo' essere mantenuta.
   Le operazioni di vinificazione, conservazione  e  imbottigliamento
devono  essere  effettuate nella zona di produzione definita all'art.
3.
                               Art. 6.
   Il vino DOC "Rosso  di  Montalcino"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico ed intenso;
    sapore: asciutto, caldo, un po' tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Il  vino  DOC  "Rosso  di  Montalcino"  non puo' essere immesso al
consumo prima del  1  settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
produzione.
                               Art. 7.
   Il   vino   a  denominazione  di  origine  controllata  "Rosso  di
Montalcino" deve essere immesso al consumo in bottiglie di una  delle
seguenti  capacita',  litri  0,375;  litri  0,500; litri 0,750; litri
1,500; litri 3; litri 5.
   Le bottiglie devono essere di tipo "Bordolese", di vetro  scuro  e
chiuse con tappo di sughero.
   Sono  vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
   Sulle bottiglie contenenti il vino DOC "Rosso di Montalcino"  deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   E'   vietato   usare,   insieme   alla  denominazione  di  origine
controllata   "Rosso   di   Montalcino",   qualsiasi   qualificazione
aggiuntiva  diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli  aggettivi  "Extra",  "Fine",  "Scelto",  "Selezionato",
"Superiore", "Vecchio", "Riserva" e similari.
   E'  consentito,  in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "Viticoltore",   "Fattoria",   "Tenuta",
"Podere",  "Cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentite in
osservanza alle disposizioni CE in materia.