Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della  seconda
tranche  di  detti  titoli  per  un  importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  dell'art.  1  del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 25 giugno 1996.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata  con  le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  8  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire  100  milioni
ne'  superiore  all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo  del  taglio  unitario  minimo  del
prestito  verranno  arrotondate  per difetto; per eventuali richieste
distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione  la  somma
delle   offerte   medesime.  Non  verranno  presi  in  considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.