Art. 3.
  I certificati sono equiparati a tutti gli  effetti  ai  titoli  del
debito   pubblico  e  loro  rendite  e,  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 1  aprile  1996,  n.  239,
sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono   esenti
dall'obbligo   di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto  di
accertamento di ufficio; anche se  denunciati,  essi  non  concorrono
alla  determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere
b) e c).
  I certificati medesimi sono  ammessi  di  diritto  alla  quotazione
ufficiale  e  sono  compresi  tra  i  titoli  sui quali l'Istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.