(all. 1 - art. 1)
                              Titolo I
        DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, OPERATIVITA' E PATRIMONIO
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, di seguito chiamata anche
Fondazione, e' Ente avente piena capacita' di diritto pubblico  e  di
diritto  privato,  regolato  dalla  disciplina  normativa  sugli Enti
conferenti e dal presente  statuto,  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero  del  tesoro.  Essa  e'  la  continuazione  della  Cassa di
risparmio di Bra, a sua volta originata dal Monte di Pieta' sorto  in
virtu'  di  Regie Patenti 28 gennaio 1763 per disposizione 3 febbraio
1762 della benemerita Giovanna Ottavia Operti.
   Con progetto approvato dal Ministero del tesoro (decreto n. 436225
del 20 dicembre 1991) e' stata istituita la Cassa di risparmio di Bra
S.p.a, alla quale e' stata conferita l'Azienda bancaria.
                               Art. 2.
                            Sede e durata
   La Fondazione ha sede in Bra, piazza Carlo Alberto, ed  ha  durata
illimitata.
                               Art. 3.
                              S c o p i
   Nella  continuita' dello scopo originario della Cassa di risparmio
di Bra, la Fondazione  persegue  fini  di  interesse  pubblico  e  di
utilita'  sociale,  preminentemente  nei  settori  dell'arte  e della
cultura,  della  sanita'  e  dell'istruzione,  nonche'  mantiene   le
finalita'  originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle
categorie sociali piu' deboli, diffondendo e promuovendo  lo  spirito
di  previdenza,  contribuendo  allo  sviluppo economico e sociale del
territorio in cui opera.
   Al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sovvenire
in maniera organica e  programmata  le  esigenze  del  territorio  di
operativita',   l'Ente   definisce,   attraverso   apposite  delibere
periodiche programmi anche pluriennali di intervento  individuando  i
settori ai guali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.
   Programmi  e  progetti  di  intervento  potranno essere realizzati
direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici e
privati interessati.
   La Fondazione puo' realizzare gli scopi statutari  anche  mediante
l'assunzione   di  pubblici  servizi  in  regime  di  concessione  ed
assumere, in seguito a lasciti e donazioni, la gestione di  patrimoni
finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.
                               Art. 4.
                            Operativita'
   La  Fondazione  amministra,  fintanto  che  ne  sia  titolare,  la
partecipazione  della  societa'  bancaria  acquisita  a  seguito  del
conferimento  di  cui all'art. 1, e puo' compiere tutte le operazioni
finanziarie,  commerciali,  immobiliari  e  mobiliari  necessarie   o
opportune per il conseguimento dei propri fini.
   La  Fondazione  puo'  assumere  e  cedere partecipazioni in enti e
societa', sia in Italia sia all'estero, che svolgano  qualunque  tipo
di  attivita',  purche'  tali  partecipazioni  siano  strumentali  al
conseguimento degli scopi dell'ente.
   Al  di  fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 13, quinto comma del
decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, non  puo'  possedere
partecipazioni  di  controllo  in  imprese bancarie diverse da quella
costituita in attuazione del progetto di cui al precedente art. 1.
   La Fondazione non puo' esercitare l'impresa bancaria.
   Per  le  funzioni  esecutive  necessarie  alla  propria  struttura
organizzativa  ed operativa la Fondazione puo' valersi, fino a quando
detiene il controllo della societa' bancaria, di personale distaccato
da quest'ultima.
                               Art. 5.
                             Patrimonio
   Il patrimonio della Fondazione e'  costituito,  inizialmente,  dai
beni  della Cassa di risparmio di Bra non oggetto del conferimento di
cui al terzo comma dell'art. 1 e della partecipazione  acquisita  per
effetto del conferimento di cui all'art. 1.
   Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per
effetto di:
    accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    liberalita'   a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed  esplecitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
   La Fondazione impiega il proprio  patrimonio  secondo  criteri  di
economicita'  e  destina  i  relativi  proventi  al conseguimento dei
propri scopi.
   Nella gestione e diversificazione  del  patrimonio  la  Fondazione
tiene   presente   anche   l'obiettivo   di  mantenere  il  controllo
dell'Azienda bancaria conferitaria.
   La Fondazione puo', entro il limite pari al  10%  del  valore  del
proprio  patrimonio  secondo  l'ultimo  bilancio approvato, contrarre
debiti ed anche concedere garanzie per terzi, ricevere garanzie dalle
societa' in cui detiene partecipazioni. L'ammontare  complessivo  dei
debiti  e  delle  garanzie  ricevute  o  prestate  non  puo' comunque
superare il 20% del patrimonio come sopra determinato.
   L'acquisto da parte della  Fondazione  di  azioni  della  societa'
bancaria  di cui all'art. 1 dovra' avvenire in conformita' con quanto
previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 356 del 20  novembre
1990.
   La  cessione  da  parte  della Fondazione di azioni della societa'
bancaria  conferitaria  potra'  avvenire  sia  in  conformita'  delle
disposizioni  innanzi  citate sia secondo guanto disposto dall'art. 8
della Direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994.
   Le entrate derivanti  dalla  cessione  di  azioni  della  societa'
bancaria  costituiscono  proventi  di  natura  straordinaria; ove non
siano destinati alle riserve di cui all'art. 14, quarto comma  ovvero
a   finalita'  gestionali,  sono  utilizzati  esclusivamente  per  la
realizzazione e la conservazione di strutture stabili  attinenti  gli
scopi di cui all'art. 3.
                              Titolo II
                             O R G A N I
                               Art. 6.
   Sono organi della Fondazione:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) il presidente;
     c) il collegio sindacale.
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
   Il consiglio di amministrazione e' composto da nove consiglieri.
   Il  presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di
amministrazione fra i propri componenti e restano in  carica  fino  a
scadenza del loro mandato di consigliere.
   I consiglieri vengono nominati come segue:
    due dall'amministrazione comunale di Bra, fra cittadini residenti
nel comune da almeno un triennio;
    uno   dall'amministrazione   provinciale  di  Cuneo,  sempre  fra
cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio;
    uno  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   ed
agricoltura  di  Cuneo,  ugualmente fra cittadini residenti in Bra da
almeno un triennio;
    uno dalle amministrazioni  dei  comuni  di  Sommariva  Perno,  di
Ceresole,  di  Santa  Vittoria  d'Alba, di Sanfre' e di Baldissero, a
turno tra di loro in ordine di anzianita' di apertura  delle  filiali
della S.p.a. conferitaria;
    due   dall'Associazione   fra  le  casse  di  risparmio  italiane
(A.C.R.I) scelti preferibilmente fra i residenti nei comuni di Bra  o
comuni sedi della filiale Cassa di risparmio di Bra S.p.a.;
    uno  dall'Associazione  delle Fondazioni delle casse di risparmio
piemontesi scelto fra i cittadini residenti  nel  comune  di  Bra  da
almeno un triennio.
   Inoltre    il    consiglio    coopta   un   membro   scegliendolo,
preferibilmente,  fra  i  rappresentanti  delle   organizzazioni   di
volontariato  assistenziali aventi sede ed operanti nel comune di Bra
ed inserite nei registro regionale di cui alla legge n. 266/1991.
   La nomina di ciascun consigliere e' fatta su  liste  di  tre  nomi
approvate  dal consiglio e comunicate dal presidente della Fondazione
all'Organo cui compete la nomina  a  mezzo  lettera  raccomandata  da
spedirsi  almeno  sessanta giorni prima dello spirare del mandato del
consigliere in scadenza.
   I consiglieri non rappresentano gli  enti  dai  quali  sono  stati
nominati,   non  possono  essere  vincolati  da  mandati  ne'  essere
revocati.
   I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti
fra le  persone  piu'  rappresentative  nelle  attivita'  economiche,
professionali, artistiche, culturali.
   I   consiglieri  devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'
previsti, dalla vigente normativa  per  i  partecipanti  al  capitale
delle  banche  e  ad  essi  si  applicano le norme dell'art. 2382 dei
codice civile.
   Il  presidente  ed   il   vice   presidente   del   consiglio   di
amministrazione  devono  possedere  i  requisiti  di professionalita'
previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle
banche  o  un'esperienza  professionale  di  almeno  un  triennio  in
qualita'  di  amministratore  della  Fondazione Cassa di risparmio di
Bra.
   Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
     a) il coniuge, i parenti  e  gli  affini  fino  al  terzo  grado
incluso dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
     b)  i  dipendenti  in  servizio della Fondazione, della societa'
conferitaria,  di  altre  societa'  collegate  o  controllate   dalla
Fondazione  o  dalla stessa societa' conferitaria, nonche' il coniuge
di detti dipendenti, i parenti e  gli  affini  fino  al  terzo  grado
incluso;
     c)  coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o
alla societa' conferitaria, abbiano  vertenze  con  essa  ovvero  che
perdano la cittadinanza italiana.
     d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio
la carica di consigliere comunale nei comuni ove la Cassa partecipata
e' presente con proprie filiali;
     o)  coloro  che  siano  stati  o siano amministratori di enti ai
quali e' attribuito il diritto di nomina.
   Coloro che all'atto della nomina, o successivamente,  venissero  a
trovarsi  in  una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo
statuto saranno  immediatamente  dichiarati  decaduti  d'ufficio  dal
consiglio  di  amministrazione e se ne provochera' la sostituzione ad
iniziativa del presidente.
   Ai componenti degli organi amministrativi  e  di  controllo  della
Fondazione   si  applicano  le  incompatibilita'  previste  da  norme
legislative e regolamentari pro tempore  vigenti.  Nel  caso  in  cui
l'incompatibilita'   derivi  dal  cumulo  con  altre  cariche  e  sia
superabile attraverso l'opzione per una  di  esse,  si  intende  che,
qualora  l'opzione  non  sia  esercitata entro i termini previsti, il
consigliere ovvero  il  sindaco  interessato  decade  automaticamente
dalla sua carica nella Fondazione.
                               Art. 8.
                          Durata, decadenza
   Tutti  i  componenti  il  consiglio  di  amministrazione durano in
carica cinque anni e sono rinnovabili.
   Il presidente ed il vice presidente durano  in  carica  sino  alla
scadenza  del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni
legislative.
   I componenti il consiglio scaduti rimangono  nell'ufficio  fino  a
che entrino in carica i loro successori.
   Qualora  l'ente  cui  compete  la  nomina  non  vi  provveda entro
sessanta giorni dalla scadenza  del  mandato,  il  consigliere  viene
nominato  mediante  cooptazione  da parte del consiglio per la durata
dell'intero mandato quinquennale.
   I membri nominati  in  surrogazione  di  coloro  che  venissero  a
mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto
avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.
   Il  consigliere  che  non  interviene  alle  sedute  per tre volte
consecutive,  senza   motivo   di   legittimo   impedimento,   decade
dall'ufficio  e  se  ne provochera' la sostituzione ad iniziativa del
presidente.
   Il consigliere dichiarato decaduto  non  puo'  essere  nominato  o
rieletto nel quinquennio successivo.
                               Art. 9.
                        Poteri del consiglio
   Il  consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri di
ordinaria  e  di  straordinaria  amministrazione  e   provvede   alla
sorveglianza ed al funzionamento della Fondazione.
   Il  consiglio puo' delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al
personale dipendente o al  personale  distaccato  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art. 4 il compimento di atti di ordinaria amministrazione
determinandone i limiti.
   Non  possono  essere  delegate  dal  consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge le decisioni concernenti:
     a) la determinazione degli indirizzi generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
     b)  la determinazione del programma e dei progetti di intervento
nell'ambito dell'attivita' istituzionale della Fondazione;
     c)  la  determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  degli
interventi erogativi legati alle finalita' istituzionali;
     d) le modifiche dello statuto;
     e)  L'emanazione  di norme regolamentari per l'attivazione dello
statuto;
     f) la nomina del presidente e del vice presidente;
     g) la determinazione dei compensi  spettanti  ai  componenti  il
consiglio dl amministrazione e il collegio sindacale;
     h)  la  verifica  dei  requisiti  previsti  dalla  legge e dallo
statuto per l'esercizio della carica da parte degli amministratori  e
dei sindaci e ogni deliberazione conseguente;
     i)  la  costituzione  di  commissioni  consultive  o  di studio,
temporanee o  permanenti,  la  determinazione  delle  loro  funzioni,
composizione, durata e compensi;
     l)  l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di opere
d'arte;
     m) l'acquisto e la cessione di azioni della Cassa  di  risparmio
di  Bra  S.p.a,  la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, la
costituzione di vincoli nonche' ogni altra operazione  che  determini
la  perdita,  anche temporanea, del diritto di voto, operazioni tutte
da effettuare a norma di legge, nonche' gli indirizzi e le  strategie
per l'amministrazione della suddetta partecipazione;
     n) l'acquisto e/o la cessione di altre partecipazioni;
     o)  l'esercizio  del  diritto  di  voto  nelle  assemblee  delle
societa' partecipate;
     p) la determinazione formale e convenzionale di patti ed accordi
in genere, relativi all'amministrazione di societa' partecipate;
     q) la designazione o la  nomina  di  persone  a  cariche  presso
societa' ed enti.
   Le  modifiche dello statuto e del regolamento devono ottenersi, ai
sensi delle leggi vigenti in materia,  con  la  maggioranza  dei  due
terzi, arrotondata di unita' superiore, dei componenti in carica.
   Possono  essere  chiamati a far parte delle commissioni tecniche e
scientifiche anche i componenti dei consiglio di amministrazione.
   Ciascun membro del consiglio di amministrazione non puo'  assumere
cariche  di  consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in
piu' di tre societa' partecipate direttamente dalla Fondazione per le
quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.
                              Art. 10.
                       Riunioni, deliberazioni
   Il consiglio  si  riunisce  presso  la  sede  della  Fondazione  o
altrove,  di  regola,  una  volta  ogni tre mesi ed ogni qualvolta il
presidente, o chi ne fa le veci,  lo  ritenga  necessario,  o  gliene
facciano  richiesta  per  iscritto,  indicando  gli  argomenti su cui
deliberare, almeno tre componenti in carica o il collegio sindacale.
   Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare,  firmati  dal  presidente  o  da  chi ne fa le veci, devono
essere spediti almeno cinque giorni interi prima  della  riunione  al
domicilio   dei  singoli  componenti  il  consiglio  ed  il  collegio
sindacale; in caso  di  urgenza,  la  convocazione  avviene  mediante
comunicazione telegrafica o in altra forma almeno un giorno prima.
   Per  la  validita'  delle riunioni e' necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti in carica del consiglio.
   Le  deliberazioni  sono  assunte  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei votanti.
   Le  deliberazioni sono assunte con il voto palese, fatta eccezione
per quelle attinenti elezioni o designazioni a cariche e  riguardanti
gli  organi  della  Fondazione che si effettueranno sempre per schede
segrete. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il  voto
di  chi presiede l'adunanza. Ugualmente si votera' per schede segrete
per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto
o la cessione  di  partecipazioni,  comprese  quelle  nella  societa'
bancaria  conferitaria,  o  allo  scioglimento  della Fondazione. Per
tutte le predette deliberazioni sara' necessario il  voto  favorevole
dei due terzi dei consiglieri in carica.
   Le  riunioni  sono  presiedute  dal  presidente  o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza  o  di
impedimento di entrambi dal consigliere anziano.
   Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo
ed  ininterrottamente  del consiglio; in caso di nomina contemporanea
il piu' anziano di eta'.
   Fino a quando la Fondazione detiene la partecipazione di controllo
della societa'  bancaria  Cassa  di  risparmio  di  Bra  S.p.a.  alle
riunioni  del consiglio di amministrazione, intervengono con funzioni
consultive il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e  il
direttore  generale della banca conferitaria, con la possibilita' per
essi di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
   I verbali delle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  sono
redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario
stesso.
   Le  copie  e  gli  estratti  dei verbali, certificati conformi dal
presidente e dal segretario, fanno piena prova.
   Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal  consiglio
anche a persona che non rivesta la carica di componente dei consiglio
stesso.
   Quando  il  consiglio  decide  di  adunarsi  in  seduta segreta la
funzione  di  segretario  verra'  svolta   da   un   consigliere   di
amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.
                              Art. 11.
                             Presidente
   Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
   Svolge  compiti di impulso e di coordinamento dell'attivita' della
Fondazione.
   In caso di a'ssenza o di impedimento del presidente, ne adempie le
funzioni il vice presidente; in caso  di  assenza  o  di  impedimento
anche  di  questi  il  consigliere  che,  a  norma  dell'art.  10, e'
qualificato anziano.
   Di fronte ai terzi la  firma  di  chi  sostituisce  il  presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
   Nei   casi   di   urgenza,   il   presidente  puo'  prendere  ogni
determinazione di competenza  del  consiglio  di  amministrazione  al
quale riferisce nella prima successiva riunione.
   Il  presidente puo' delegare la rappresentanza della Fondazione di
volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il  parere  favorevole
del  consiglio  di  amministrazione, in via continuativa ed anche per
categorie di atti, a componenti il consiglio di  amministrazione,  al
personale dipendente o distaccato presso la Fondazione stessa.
   Per  singoli  atti  o  categorie di atti potranno essere conferite
procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.
   Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza
della carica dei singoli componenti il  consiglio,  provvede  a  dare
comunicazione all'Ente od all'Organo cui spetta procedere alla nomina
indicando,  nei  casi previsti all'art. 7, il settore individuato dal
consiglio nel quale il nominativo deve aver maturato i  requisiti  di
professionalita' e di competenza.
                              Art. 12.
                         Collegio sindacale
   Presso  la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci
con le attribuzioni stabilite dalla legge n.  218/1990,  dal  decreto
legislativo   n.   356/1990,   dal  presente  statuto  e,  in  quanto
applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile.
   Ad essi si applicano le norme degli articoli 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
   Di essi, uno e' nominato dall'amministrazione comunale  di  Bra  e
due  dall'associazione tra le Casse di risparmio italiane. I nominati
dall'ACRI devono essere residenti nei comuni sede  di  filiale  della
banca  partecipata  ed almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili.
   Assume la carica di presidente del collegio  il  sindaco  iscritto
all'Albo  dei  revisori  ufficiali  dei  conti;  se  fanno  parte del
collegio piu' revisori ufficiali dei conti, il piu' anziano in carica
e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'.
   I componenti del collegio restano in carica  tre  anni  e  possono
essere riconfermati.
   In  ogni  caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che
entrino in carica i loro successori.
   Essi  debbono  intervenire  alle   adunanze   del   consiglio   di
amministrazione.
   Il  collegio  deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle
riunioni sono firmati dagli intervenuti.
   Il sindaco che, senza giustificato  motivo  non  partecipi  a  tre
riunioni consecutive dei collegio o del consiglio di amministrazione,
decade  dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione da
parte di chi  lo  ha  nominato,  ad  iniziativa  del  presidente  del
consiglio di amministrazione.
   Il  sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato nel
triennio successivo.
   Il collegio, all'atto dell'insediamento, potra' delegare  ciascuno
dei  suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.
Ciascun membro del collegio sindacale non puo'  assumere  cariche  di
amministratore  o  di  sindaco  effettivo  in  piu'  di  tre societa'
partecipate  direttamente  della  Fondazione  per  le   quali   siano
corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.
   Sessanta  giorni  prima  della  data  di  scadenza dell'incarico a
sindaco l'Ente cui spetta la nomina verra' sollecitato  a  provvedere
con  lettera  raccomandata  a  firma  del presidente del consiglio di
amministrazione. Qualora l'Ente sia inadempiente si  procedera'  alla
sostituzione  del  sindaco  scaduto  secondo la normativa di legge in
materia di proroga degli organi di controllo tempo per tempo vigente.
                              Art. 13.
                    Rimunerazione organi sociali
   Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennita'
di carica, costituita da un compenso annuo  fisso  in  rapporto  alle
funzioni  svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle
riunioni degli  organi  collegiali  della  Fondazione,  nella  misura
determinata  dal  consiglio  di  amministrazione, sentito il collegio
sindacale.
   Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di  presenza  in  una
medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
   L'ammontare  complessivo dei compensi annuali rivenienti a ciascun
amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di
cui al precedente comma, non potra' superare il doppio  del  compenso
annuo  piu' alto corrisposto per le predette cariche. Qualora uno dei
compensi si riferisca a carica ricoperta  nella  S.p.a.  conferitaria
l'ammontare  complessivo dei compensi annuali non potra' superare del
50% il compenso annuo piu' alto corrisposto per le predette  cariche.
L'ammontare   eccedente  detta  soglia  deve  essere  riversato  alla
Fondazione.
   Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso
in rispetto delle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per  la
partecipazione   alle   riunioni   degli   organi   collegiali  della
Fondazione,   nella   misura    determinata    dal    consiglio    di
amministrazione.
   Ai  componenti  il  consiglio  di  amministrazione  ed il collegio
sindacale spetta altresi' il rimborso, anche  in  misura  forfetaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
                             Titolo III
                              BILANCIO
                              Art. 14.
   L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
   Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione
redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 30
giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima
della  riunione  prevista  dal  successivo secondo comma, al collegio
sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.
   Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di  amministrazione,
sentita  la  relazione  del  collegio  sindacale, approva il bilancio
consuntivo.
   L'Ente,  fino  a  quando  mantiene  il  controllo  della  societa'
bancaria,    accantona   ad   apposita   riserva   finalizzata   alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di  capitale  della  conferitaria
una  quota  dei proventi derivanti dalla partecipazione in misura non
inferiore al 10%.
   Tale riserva sara'  investita  temporaneamente  in  titoli  emessi
dalla societa' bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno
destinati:
     a)  una  quota pari a un decimo alla costituzione di una riserva
statutaria;
     b) per una quota pari a un  quindicesimo  alla  costituzione  di
fondi  speciali  presso  la  regione  per  l'istituzione di centri di
servizio per l'organizzazione del volontariato ai sensi dell'art.  15
della  legge  11  agosto  1991,  n. 266 e successive modificazioni ed
integrazioni;
     c) per la relativa parte, secondo le deliberazioni del consiglio
di amministrazione, avuto riguardo al perseguimento  degli  scopi  di
cui all'art. 3.
   Entro  il  30 aprile di ogni anno, il consiglio di amministrazione
redige ed approva il bilancio preventivo.
   Il bilancio preventivo  fissa  i  limiti  di  spesa  con  distinto
riferimento  alle  spese  di  funzionamento  e  a quelle direttamente
destinate al perfezionamento delle finalita' istituzionali.
   Nel bilancio preventivo il consiglio di amministrazione  evidenzia
le  linee direttrici che informeranno l'attivita' istituzionale, alla
luce anche di specifici progetti di "missione".
   I bilanci preventivo  e  consuntivo  sono  trasmessi  entro  dieci
giorni  dall'approvazione  al  Ministero  del  tesoro  e si intendono
approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.
                              Titolo IV
                     SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE
                              Art. 15.
   La  Fondazione  si  scioglie  oltre  che  nelle  ipotesi  previste
dall'art.  15  del  decreto  legislativo  n. 356 del 20 novembre 1990
anche per deliberazione del consiglio di  amministrazione,  approvata
dal Ministro del tesoro.
   In  tutte  le  ipotesi  di  scioglimento  la  liquidazione  verra'
effettuata da uno  o  piu'  liquidatori  nominati  dal  consiglio  di
amministrazione,  secondo  le  norme del libro I, titolo II, capo Il,
del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
   Resta ferma l'applicabilita' del  terzo  comma  dell'art.  15  del
decreto  legislativo n. 356 del 20 novembre 1990. L'eventuale residuo
patrimoniale risultante dal bilancio finale di'  liquidazione  verra'
destinato   alla  realizzazione  di  opere  di  pubblica  utilita'  a
vantaggio delle popolazioni dei comuni  che  nominano  consiglieri  o
attribuito  ad  enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli
della Fondazione, sempre a vantaggio delle popolazioni  come  innanzi
individuate.
   Le   deliberazioni   appositamente   assunte   dal   consiglio  di
amministrazione sono sottoposte  ad  approvazione  del  Ministro  del
tesoro.
                              Titolo V
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 16.
   I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e del collegio
sindacale in carica alla data di deliberazione  delle  modifiche  del
presente  statuto  rimangono  ciascuno nella propria carica fino alla
scadenza  dei  rispettivi  mandati  in  corso  alla  medesima   data,
compatibilmente con le previsioni di' cui all'art. 7.
   Ai  componenti  l'organo di amministrazione in carica alla data di
entrata  in  vigore  delle  modifiche  al  presente  statuto  non  si
applicano  i  requisiti  di  professionalita'  e  competenza  di  cui
all'art. 7 dello statuto.
   Gli  amministratori  ed  i  sindaci  che,  alla data di entrata in
vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in  una  causa
di  incompatibilita',  di cui all'art. 7, comma 10, restano in carica
fino alla naturale scadenza del mandato.
   La priorita' nella nomina della carica di  amministratore  che  si
rendera'  vacante  alla  prima  cessazione del mandato di uno dei due
amministratori  di  soppressa  nomina  da  parte  della   Camera   di
commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura di Cuneo spettera'
all'Associazione  della   Fondazione   delle   casse   di   risparmio
piemontesi.