Art. 5. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonche' le societa' d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.