(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
PROCEDURE PER IL TRAVASO DI AUTOBOTTI E FERROCISTERNE IN DEPOSITI DI
   GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.
   1) Il registro giornaliero di cui al decreto  legislativo  n.  504
del  26  ottobre  1995,  art.  25, e' obbligatoriamente integrato dal
manuale operativo di sicurezza che l'operatore sottoscrive ogni volta
che e' effettuata un'operazione di travaso e  tenuto  a  disposizione
degli organi di controllo.
   2)  La  movimentazione  in  quantita' superiore a quanto stabilito
dalle disposizioni  vigenti  costituisce  violazione  degli  obblighi
derivanti  dalla  concessione.  Pertanto  da  parte  delle  autorita'
concedenti potranno essere adottati tutti  i  provvedimenti  previsti
dalla   normativa  vigente.  Il  prefetto  inoltre  potra'  procedere
emettendo il provvedimento  di  sospensione  in  base  alla  potesta'
conferitagli  dalla  legge  n. 966/1965 dell'art. 153 del testo unico
delle leggi del codice penale del 4 febbraio 1915, n. 148.
   3)  Le  procedure  operative  dovranno  prevedere  il   preventivo
controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di
legge,  nonche' provvedimenti idonei ad evitare partenze intempestive
delle autobotti (per es.  ritiro  delle  chiavi  di  accensione)  e/o
movimenti indesiderati delle stesse.
   4)  Il  corretto  posizionamento  dell'autocisterna  al  punto  di
travaso finalizzato ad ottenere la completa copertura della  cisterna
in  travaso  da  parte  dell'impianto  fisso di raffreddamento dovra'
essere indicato da apposita segnaletica orizzontale salvo il caso  di
presenza di pesa continua.
   5)  Eventuali  operazioni  al  punto  di travaso che per qualsiasi
motivo  non  possono   esattamente   identificarsi   come   ordinarie
operazioni  di  travaso dovranno essere oggetto di specifico permesso
di lavoro.
   6) Le procedure di verifica e controllo del grado  di  riempimento
dovranno  essere  oggetto  di specifica trattazione nell'ambito delle
procedure operative.
   7)  Il  personale  addetto  al  travaso  dovra'   poter   disporre
dell'equipaggiamento protettivo nelle immediate prossimita' del luogo
di  lavoro.  Gli  stessi dovranno avere al seguito guanti antitermici
durante l'intera durata delle operazioni di carico/scarico.
   8) All'interno dei  depositi  e'  ammessa  la  presenza  dei  soli
vettori  compatibili  con  i  punti  di  travaso  e  con la capacita'
disponibile, limitatamente al tempo  necessario  alle  operazioni  di
carico/scarico fatto salvo il caso di specifica richiesta dello scalo
merci che serve il deposito.
   La  presenza  di  ulteriori  vettori,  sia  pieni  che  vuoti,  e'
consentita esclusivamente all'interno di aree a  cio'  destinate  che
dovranno  essere  protette  da  impianti  fissi di irrorazione e/o da
monitori dimensionati per  una  portata  specifica  non  inferiore  a
51/min/m(Elevato al Quadrato) di superficie dell'area di sosta. Dette
aree  dovranno  essere  caratterizzate  da  una distanza di sicurezza
interna non inferiore a quella indicata dal decreto ministeriale  del
13 ottobre 1994 per le autocisterne in travaso.
   9)  Le procedure operative dovranno risultare da apposito cartello
posizionato in  modo  ben  visibile,  in  prossimita'  del  punto  di
travaso.