Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  sanita'   riconosce   l'idoneita'   degli
stabilimenti  di  cui  all'art.  1  attribuendo a ciascuno di essi un
numero di riconoscimento veterinario.
  2. Al fine del riconoscimento di idoneita'  il  responsabile  dello
stabilimento  presenta  alla  regione o provincia autonoma competente
per territorio istanza di riconoscimento rivolta al  Ministero  della
sanita', corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei
requisiti  strutturali  e funzionali prescritti, unitamente al parere
favorevole del servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale;
copia  dell'istanza  viene  inviata per conoscenza al Ministero della
sanita'.
  3. La regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero
della  sanita'  l'istanza  completa  degli  allegati  e  del  verbale
dell'ispezione   eventualmente   svolta   al  fine  di  accertare  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
  4. Il Ministero della sanita', sulla base degli atti  istruttori  e
degli  accertamenti  ritenuti  necessari, riconosce l'idoneita' degli
stabilimenti rilasciando un  numero  di  riconoscimento,  oppure  da'
comunicazione  alla  regione ed all'impresa interessata delle carenze
da rimuovere con appositi interventi.