Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 1 attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento veterinario. 2. Al fine del riconoscimento di idoneita' il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanita', corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale; copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanita'. 3. La regione, unitamente al proprio parere, trasmette al Ministero della sanita' l'istanza completa degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente svolta al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 4. Il Ministero della sanita', sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, riconosce l'idoneita' degli stabilimenti rilasciando un numero di riconoscimento, oppure da' comunicazione alla regione ed all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.