Art. 4. 1. Le gelatine di cui all'art. 1, comma 1, possono essere fabbricate a partire da pelli, spaccature, carnicci, tendini, ed ossa con esclusione di quelle del cranio e della colonna vertebrale. 2. Presso le concerie, le pelli, le spaccature, i carnicci devono essere immagazzinati in locali appositi, provvisti di pavimenti e pareti in materiale impermeabile facile da pulire; qualora le materie prime destinate alla lavorazione delle gelatine non vengano conferite nello stesso giorno del loro arrivo i suddetti locali devono esser provvisti di un sistema di refrigerazione.