Art. 4.
  1.  Le  gelatine  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  possono  essere
fabbricate a partire da pelli, spaccature, carnicci, tendini, ed ossa
con esclusione di quelle del cranio e della colonna vertebrale.
  2.  Presso  le concerie, le pelli, le spaccature, i carnicci devono
essere immagazzinati in locali appositi,  provvisti  di  pavimenti  e
pareti in materiale impermeabile facile da pulire; qualora le materie
prime destinate alla lavorazione delle gelatine non vengano conferite
nello  stesso  giorno  del loro arrivo i suddetti locali devono esser
provvisti di un sistema di refrigerazione.