Art. 6.
  1. Le gelatine alimentari devono essere ottenute con un metodo atto
a garantire:
    a) che tutti i materiali ossei siano  sottoposti  a  sgrassatura,
seguita da trattamento acido a ph < 1.5 per almeno quattro giorni, da
trattamento  alcalino  utilizzando  calce  a  ph  >  12.5  per almeno
quarantacinque giorni o una soluzione di  soda  caustica  0,3  N  per
dieci-quattordici  giorni  e  quindi da trattamento termico a 138-140
(gradi)C, per quattro secondi;
    b) le pelli, le spaccature, i carnicci, i tendini  devono  essere
sottoposti al trattamento alcalino previsto dalla lettera a), seguito
da trattamento termico a 138-140 (gradi)C, per quattro secondi.
  2. I semilavorati di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere
sottoposti a filtrazione.