(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                         CONDIZIONI GENERALI
                             CAPITOLO I
    Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti
   Gli stabilimenti devono avere almeno:
   1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare
attivita' professionali in  condizioni  igieniche  appropriate.  Essi
devono  essere  progettati  e  disposti  in modo da evitare qualsiasi
contaminazione delle materie prime e  dei  prodotti  contemplati  dal
presente decreto;
   2)  nei  reparti  in  cui  si  procede  alla  manipolazione,  alla
preparazione  e  alla  trasformazione  delle  materie  prime  e  alla
fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva:
     a)  un  pavimento in materiale impermeabile e resistente, facile
da  pulire  e  da  disinfettare,  sistemato  in  modo  da   agevolare
l'evacuazione   delle   acque   e   munito   di  un  dispositivo  per
l'evacuazione delle acque;
     b) pareti con superfici lisce facili da  pulire,  resistenti  ed
impermeabili,  rivestite  con  un materiale lavabile e chiaro fino ad
un'altezza di almeno due metri o,  nei  locali  di  refrigerazione  e
magazzinaggio, fino all'altezza del deposito;
     c) un soffitto facile da pulire;
     d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire;
     e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di
evacuazione dei vapori;
     f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale;
     g)  un  numero  sufficiente  di  dispositivi per la pulizia e la
disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda  o
di  acqua  premiscelata  a  temperatura  appropriata.  Nei reparti di
lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere  azionati
a  mano;  tali  dispositivi  devono essere forniti di prodotti per la
pulizia e disinfezione nonche' di mezzi igienici  per  asciugarsi  le
mani;
     h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature
e degli impianti;
   3)  nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti
contemplati dal presente decreto si applicano le stesse condizioni di
cui al punto 2), salvoche nei locali di magazzinaggio refrigerati, in
cui e' sufficiente un pavimento facile da pulire e  da  disinfettare,
sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque;
   4)  una  tettoia  adeguata alla protezione dei prodotti finiti non
imballati o confezionati nel corso delle operazioni di scarico;
   5)  dispositivi   appropriati   di   protezione   contro   animali
indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);
   6)  dispositivi  e  utensili  di  lavoro,  ad  esempio,  tavoli di
sezionamento, recipienti,  nastri  trasportatori,  seghe  e  coltelli
destinati  ad  entrare  in  contatto diretto con le materie prime e i
prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare  e
da disinfettare;
   7)  attrezzature  adeguate  per  la  pulizia  e  disinfezione  del
materiale e degli utensili;
   8)  un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle
norme igieniche;
   9) un impianto che  fornisca  esclusivamente  acqua  potabile,  ai
sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.
   Tuttavia,  e'  possibile  l'uso  di  acqua  non  potabile  per  la
produzione  di  vapore,  per  la   lotta   antincendio   e   per   il
raffreddamento purche' le relative condutture non permettano di usare
tale  acqua  per  altri  scopi  e  non  presentino  alcun pericolo di
contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto.  Le  tubature  per
l'acqua  non  potabile  devono  essere  chiaramente  distinguibili da
quelle destinate all'acqua potabile;
   10) un numero sufficiente di  spogliatoi  provvisti  di  pareti  e
pavimenti  lisci,  impermeabili  e  lavabili,  di  lavabi e latrine a
sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di  lavoro.
I  lavabi  devono  essere forniti di dispositivi per la pulizia delle
mani nonche' di  dispositivi  igienici  per  asciugarsi  le  mani;  i
rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano;
   11) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso
a  chiave,  riservato all'uso esclusivo del servizio ispezione, se la
quantita' di  prodotti  trattati  ne  rende  necessaria  la  presenza
regolare o permanente;
   12)  un  locale  o  un  dispositivo  per  riporvi  i  detersivi, i
disinfettanti e sostanze analoghe;
   13) un locale o un armadio in cui  riporre  il  materiale  per  la
pulizia e la manutenzione;
   14)  attrezzature  adeguate  per  la pulizia e la disinfezione dei
mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia  obbligatorie
se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei
mezzi   di   trasporto   in   impianti   ufficialmente   riconosciuti
dall'autorita' competente.
                             CAPITOLO II
                    Condizioni igieniche generali
A. Condizioni igieniche generali per locali, attrezzature e utensili.
   1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati  per  la  lavorazione
delle  materie  prime  e  dei  prodotti,  i  pavimenti,  le pareti, i
soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e
manutenzione soddisfacenti,  onde  evitare  possibili  contaminazioni
delle  materie  prime  e  dei prodotti. Per la pulizia degli utensili
l'acqua non deve avere una temperatura inferiore + 82 (gradi)C.
   2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali.  I  roditori,  gli
insetti  e  qualsiasi  altro parassita devono essere sistematicamente
distrutti  nei  locali  o  sulle  attrezzature.   I   topicidi,   gli
insetticidi,  i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono
depositati in locali o armadi che possano  essere  chiusi  a  chiave.
Essi non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione
dei prodotti.
   3.  L'acqua  potabile  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  deve  essere  utilizzata  in
qualsiasi  caso;  tuttavia, in via eccezionale, e' possibile l'uso di
acqua  non  potabile  per  il  raffreddamento  degli   impianti,   la
produzione  di  vapore,  la  lotta  antincendio,  a condizione che le
condutture all'uopo installate non consentano l'uso di tale acqua per
altri scopi e non presentino rischi di contaminazione  delle  materie
prime e dei prodotti.
   4.   L'autorita'   competente   si  accerta  che  i  detersivi,  i
disinfettanti e le sostanze simili siano utilizzati in  modo  da  non
avere  effetti negativi sulle attrezzature, sulle materie prime e sui
prodotti. Dopo l'uso di detti  prodotti,  le  apparecchiature  e  gli
utensili devono essere sciacquati accuratamente e con acqua potabile.
I  prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati
nel luogo di cui al capitolo I, punto 14).
   5. La segatura o il materiale analogo non deve essere  sparso  sui
pavimenti  dei  locali  di lavoro e di deposito delle materie prime e
dei prodotti di cui al presente decreto.
B. Condizioni igieniche generali per il personale.
   1.  Il  personale  deve  trovarsi  nelle  migliori  condizioni  di
pulizia. In particolare:
     a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonche' i
copricapi puliti che raccolgano completamente la capigliatura;
     b)  il  personale addetto alla manipolazione e alla preparazione
dei prodotti deve lavarsi le mani almeno ad ogni ripresa  del  lavoro
e/o  in  caso  di  contaminazione;  le ferite alle mani devono essere
coperte da una fasciatura impermeabile;
     c) nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione  dei
prodotti non si puo' fumare, sputare, bere e mangiare.
   2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per
impedire  la  manipolazione  dei prodotti alle persone che potrebbero
contaminarsi fintanto  che  non  sia  dimostrato  che  sono  atte  ad
esercitare senza pericolo tali attivita'.
   All'atto  dell'assunzione,  le  persone addette alla lavorazione e
alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono  tenute  a
provare   mediante  certificato  medico  che  nulla  osta  alla  loro
assegnazione. I successivi controlli  medici  di  tali  persone  sono
stabiliti  secondo  quanto  previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.