(all. 1 - art. 1)
           Proposta di riconoscimento della denominazione
         di origine controllata dei vini "Coste della Sesia"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata "Coste della Sesia" e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" senza
alcuna specificazione e' riservata:
    ai vini rosso o rosato ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti
composti  nell'ambito  aziendale da almeno il 50% di uno sei seguenti
vitigni: Nebbiolo, Bonarda, Vespolina, Croatina e Barbera.
   Possono concorrere alla produzione di detti vini altri  vitigni  a
bacca  rossa  non  aromatici  "raccomandati"  o  "autorizzati" per le
province di Vercelli e Biella;
    al vino bianco ottenuto da uve provenienti  da  vigneti  composti
esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
   La  denominazione  "Coste  della  Sesia"  seguita  dalle  seguenti
specificazioni:
    "Nebbiolo" o "Spanna", e' riservata ai vini ottenuti  da  uve  di
vitigno  "Nebbiolo"  o "Spanna" per almeno l'85%; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati"  o
"autorizzati" rispettivamente per le province di Vercelli e Biella;
    "Vespolina",  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da uve di vitigno
"Vespolina" per almeno l'85%; possono  concorrere,  per  la  restante
parte,  altri  vitigni  non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati"
per le province di Vercelli e Biella;
    "Bonarda" o "Uva rara", e' riservata ai vini ottenuti da  uve  di
vitigno  "Bonarda"  per  almeno  l'85%;  possono  concorrere,  per la
restante  parte,  altri  vitigni  non  aromatici,  "raccomandati"   o
"autorizzati" ripsettivamente per le province di Vercelli e Biella;
    "Croatina",  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da uve di vitigno
"Croatina" per almeno l'85%;  possono  concorrere,  per  la  restante
parte,  altri  vitigni  non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati"
rispettivamente per le province di Vercelli e Biella.
   Fanno parte dell'albo vigneti  del  vino  a  D.O.C.  "Coste  della
Sesia"  senz'altra  specificazione,  i vigneti iscritti agli albi dei
vini D.O.C.G. Gattinara e D.O.C. Lessona e Bramaterra.
   Fanno parte dell'albo vigneti  del  vino  a  D.O.C.  "Coste  della
Sesia" con la specificazione "Nebbiolo" o "Spanna" i vigneti iscritti
all'albo dei vini a D.O.C.G. Gattinara.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere  designati  con  la  D.O.C.  "Coste  della Sesia" senza alcuna
specificazione e "Coste della  Sesia"  seguita  dalle  specificazioni
"Nebbiolo"   o   "Spanna",   "Vespolina",  "Bonarda"  o  "Uva  rara",
"Croatina" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
    provincia di Vercelli:  Gattinara,  Roasio,  Lozzolo,  Serravalle
Sesia;
    provincia di Biella: Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa
del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto
Castello, Valdengo e Vigliano Biellese.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali  delle  zone di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  i  vigneti  collinari  di
giacitura   ed   esposizione   adatti.  Sono  esclusi  i  terreni  di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono essere quelli generalmente usati e/o comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate   alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
                                                          Titolo
                                                       alcolometrico
                                            Resa uva     vol. min.
            Vini                            Tonn./Ha     naturale
            ____                               __           __
  "Coste della Sesia" rosso ................   11           10
  "Coste della Sesia" rosato ...............   11           10
  "Coste della Sesia" bianco ...............   11            9,5
  "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna ....    9           10,5
  "Coste della Sesia" Croatina .............   11           10
  "Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara ...   10           10
  "Coste della Sesia" Vespolina ............   10           10
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Coste della Sesia" devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.
                            Vinificazione
   Le  operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento devono
essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Vercelli e Biella.
   Sono consentite le operazioni di  vinificazione  e  invecchiamento
anche  a  coloro che gia' sono in possesso dell'autorizzazione di cui
al comma 3, art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
luglio   1967   "Riconoscimento   della   denominazione   di  origine
controllata  del  vino  Gattinara  ed   approvazione   del   relativo
disciplinare di produzione".
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari  caratteristiche,
nonche'   l'arricchimento   alle  condizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e nazionali.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora  tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione  di  origine
controllata;  oltre  detto  limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Coste della Sesia" rosso:
    colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
    odore: fine, intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, tipico;
    tit. alc. vol. tot. min: 11(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo: 19 per mille.
   "Coste della Sesia" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: delicato con fragranza caratteristica;
    sapore: asciutto armonico;
    tit. alc. vol. tot. min.: 10,5(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Coste della Sesia" bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine, intenso;
    sapore: secco, armonico, caratteristico;
    tit. alc. vol. tot. mn.: 10,5(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna:
    colore: granata tendente all'aranciato se invecchiato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: secco, di buon corpo, caratteristico;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi);
    acidita totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: fine, intenso, persistente;
    sapore: sapido, equilibrato, talvolta vivace;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   "Coste della Sesia" Croatina:
    colore: rosso vivo piu' o meno intenso;
    odore: vinoso caratteristico, intenso;
    sapore: secco, equilibrato, di corpo;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   "Coste della Sesia" Vespolina:
    colore: rosso di buona intensita;
    odore: molto caratteristico, intenso;
    sapore: secco, giustamente tannico, talvolta vivace;
    tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi);
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
                               Art. 7.
   Nella  designazione  e  presentazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Coste della  Sesia"  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste dal presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,
selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   Nella  designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi o  ragioni  sociali  o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente.
   In   sede   di   designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  la
denominazione  "Coste  della  Sesia"  immediatamente  seguita   dalla
dicitura  "denominazione  di  origine  controllata", dovra' precedere
immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno  o
al colore.
   La  specificazione  del  vitigno o del colore deve essere altresi'
riportata con caratteri, per larghezza e per altezza,  di  dimensioni
non  superiori  a  quelli  utilizzati  per  indicare la denominazione
"Coste della Sesia", seguito dal nome di vitigno.
   Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Coste  della
Sesia"  e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
   Il vino "Coste della Sesia" rosso  puo'  utilizzare  in  etichetta
l'indicaziohe  "Novello"  secondo  la  vigente  normativa  per i vini
"novelli".
   I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati  in  recipienti  di
capacita'  inferiore  a  5  lt  debbono  essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacita' di lt 0,375,
lt 0,75 e lt 1,5.
   Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse  con  tappo  di
sughero.
   Le   operazioni   di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.