Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Coste della Sesia" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" senza alcuna specificazione e' riservata: ai vini rosso o rosato ottenuto da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da almeno il 50% di uno sei seguenti vitigni: Nebbiolo, Bonarda, Vespolina, Croatina e Barbera. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici "raccomandati" o "autorizzati" per le province di Vercelli e Biella; al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce. La denominazione "Coste della Sesia" seguita dalle seguenti specificazioni: "Nebbiolo" o "Spanna", e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Nebbiolo" o "Spanna" per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" rispettivamente per le province di Vercelli e Biella; "Vespolina", e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Vespolina" per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per le province di Vercelli e Biella; "Bonarda" o "Uva rara", e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Bonarda" per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" ripsettivamente per le province di Vercelli e Biella; "Croatina", e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Croatina" per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" rispettivamente per le province di Vercelli e Biella. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Coste della Sesia" senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini D.O.C.G. Gattinara e D.O.C. Lessona e Bramaterra. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Coste della Sesia" con la specificazione "Nebbiolo" o "Spanna" i vigneti iscritti all'albo dei vini a D.O.C.G. Gattinara. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C. "Coste della Sesia" senza alcuna specificazione e "Coste della Sesia" seguita dalle specificazioni "Nebbiolo" o "Spanna", "Vespolina", "Bonarda" o "Uva rara", "Croatina" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: provincia di Vercelli: Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia; provincia di Biella: Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e/o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: Titolo alcolometrico Resa uva vol. min. Vini Tonn./Ha naturale ____ __ __ "Coste della Sesia" rosso ................ 11 10 "Coste della Sesia" rosato ............... 11 10 "Coste della Sesia" bianco ............... 11 9,5 "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna .... 9 10,5 "Coste della Sesia" Croatina ............. 11 10 "Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara ... 10 10 "Coste della Sesia" Vespolina ............ 10 10 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Vinificazione Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata dall'art 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Vercelli e Biella. Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che gia' sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 "Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, nonche' l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Coste della Sesia" rosso: colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato; odore: fine, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, tipico; tit. alc. vol. tot. min: 11(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: minimo: 19 per mille. "Coste della Sesia" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: delicato con fragranza caratteristica; sapore: asciutto armonico; tit. alc. vol. tot. min.: 10,5(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Coste della Sesia" bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fine, intenso; sapore: secco, armonico, caratteristico; tit. alc. vol. tot. mn.: 10,5(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna: colore: granata tendente all'aranciato se invecchiato; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, di buon corpo, caratteristico; tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi); acidita totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: fine, intenso, persistente; sapore: sapido, equilibrato, talvolta vivace; tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. "Coste della Sesia" Croatina: colore: rosso vivo piu' o meno intenso; odore: vinoso caratteristico, intenso; sapore: secco, equilibrato, di corpo; tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. "Coste della Sesia" Vespolina: colore: rosso di buona intensita; odore: molto caratteristico, intenso; sapore: secco, giustamente tannico, talvolta vivace; tit. alc. vol. tot. min.: 11(gradi); acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione "Coste della Sesia" immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra' precedere immediatamente, in etichetta la specificazione relativa al vitigno o al colore. La specificazione del vitigno o del colore deve essere altresi' riportata con caratteri, per larghezza e per altezza, di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Coste della Sesia", seguito dal nome di vitigno. Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. "Coste della Sesia" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Il vino "Coste della Sesia" rosso puo' utilizzare in etichetta l'indicaziohe "Novello" secondo la vigente normativa per i vini "novelli". I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti di capacita' inferiore a 5 lt debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacita' di lt 0,375, lt 0,75 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di sughero. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.