Art. 11.
                      Liquidazione delle spese
  1. La liquidazione delle spese,  consistente  nella  determinazione
dell'importo  da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore,
e' effettuata dal Servizio di ragioneria,  sulla  base  di  titoli  e
documenti comprovanti il diritto dei creditori.
  2.   Gli  atti  comprovanti  il  diritto  e  l'identificazione  del
creditore  vanno  allegati  ai  titoli  di  pagamento.  Copia   della
documentazione   deve  essere  conservata  a  cura  del  Servizio  di
ragioneria.