Art. 12. Pagamento delle spese 1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti, tratti sulla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I mandati sono firmati dal direttore del Servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono esigibili se muniti anche del visto del Segretario generale. 2. E' vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono. 3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformita' delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.