Art. 12.
                        Pagamento delle spese
  1. Il pagamento delle spese viene disposto  mediante  emissione  di
mandati  diretti,  tratti  sulla  Sezione di tesoreria provinciale di
Roma. I mandati sono firmati dal direttore del Servizio di ragioneria
e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono  esigibili  se
muniti anche del visto del Segretario generale.
  2.  E'  vietato  imputare  spese  a capitoli di bilancio diversi da
quelli cui le spese stesse si riferiscono.
  3. L'imputazione della spesa al capitolo di  bilancio  deve  essere
effettuata  per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere
emessi per l'importo netto.  Per  il  versamento  delle  ritenute  si
provvede in conformita' delle norme previste per i pagamenti a carico
del bilancio dello Stato.