Art. 13.
                        Mandati di pagamento
  1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
    a)  l'esercizio  finanziario  cui  la  spesa  si  riferisce,  con
l'annotazione  "residui"  in caso di esercizio precedente a quello di
emissione;
    b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo
e l'eventuale codice meccanografico;
    c) il nominativo o la denominazione del  soggetto  creditore,  il
luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;
    d) la causale di pagamento;
    e) la somma da pagare in cifre e in lettere;
    f) la modalita' di estinzione del titolo;
    g)  la  data, il luogo di emissione, la firma del direttore della
ragioneria  e  ove  richiesto,  del  Segretario  generale  o  di   un
magistrato della Segreteria appositamente delegato;
    h) i documenti giustificativi;
    i) la tesoreria provinciale tenuta al pagamento.
  2.  In  caso  di  mandati di pagamento che non risultino estinti al
termine  dell'esercizio,  la   Sezione   di   tesoreria   provinciale
restituisce  i  titoli  al  servizio di ragioneria, che provvede alla
loro contabilizzazione e promuove l'emissione di  nuovi  mandati  per
l'importo corrispondente con imputazione al conto dei residui.
  3.  Possono  essere emessi mandati collettivi. In tal caso, qualora
al termine dell'esercizio non risultino completamente  estinti,  essi
sono restituiti dalla Sezione di tesoreria provinciale al Servizio di
ragioneria  il  quale,  con  la procedura di cui al comma precedente,
promuove l'emissione di  nuovi  mandati  per  l'importo  delle  spese
rimaste inestinte.
  4. Con deliberazione del Comitato, sentita la Commissione bilancio,
puo'  farsi  luogo all'adozione di mandati informatici secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
n.  367,  nei  limiti  di  compatibilita'  con  le norme del presente
regolamento.
  5.  I  mandati  di  pagamento   devono   essere   corredati   della
documentazione comprovante la regolarita' della spesa.
  Per  i  mandati  relativi  alla  provvista  di  materiale mobile ed
all'acquisizione  di  servizi  da   parte   del   consegnatario,   la
documentazione  deve  essere  allegata  in  originale e deve recare a
corredo:
    a) lo scontrino di inventariazione per  i  materiali  assunti  in
carico;
    b)  la  dichiarazione  di  ricevuta  per i materiali di immediato
consumo;
    c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni.
  6.  L'emissione  di  duplicati  della  documentazione  di  cui   al
precedente comma e consentita soltanto per motivate necessita' e deve
essere  effettuata  con  forme  e  cautele  tali da evitare possibili
reiterazioni di pagamento.