Art. 13. Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni: a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione "residui" in caso di esercizio precedente a quello di emissione; b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico; c) il nominativo o la denominazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale; d) la causale di pagamento; e) la somma da pagare in cifre e in lettere; f) la modalita' di estinzione del titolo; g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e ove richiesto, del Segretario generale o di un magistrato della Segreteria appositamente delegato; h) i documenti giustificativi; i) la tesoreria provinciale tenuta al pagamento. 2. In caso di mandati di pagamento che non risultino estinti al termine dell'esercizio, la Sezione di tesoreria provinciale restituisce i titoli al servizio di ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione e promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo corrispondente con imputazione al conto dei residui. 3. Possono essere emessi mandati collettivi. In tal caso, qualora al termine dell'esercizio non risultino completamente estinti, essi sono restituiti dalla Sezione di tesoreria provinciale al Servizio di ragioneria il quale, con la procedura di cui al comma precedente, promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo delle spese rimaste inestinte. 4. Con deliberazione del Comitato, sentita la Commissione bilancio, puo' farsi luogo all'adozione di mandati informatici secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nei limiti di compatibilita' con le norme del presente regolamento. 5. I mandati di pagamento devono essere corredati della documentazione comprovante la regolarita' della spesa. Per i mandati relativi alla provvista di materiale mobile ed all'acquisizione di servizi da parte del consegnatario, la documentazione deve essere allegata in originale e deve recare a corredo: a) lo scontrino di inventariazione per i materiali assunti in carico; b) la dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo; c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni. 6. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al precedente comma e consentita soltanto per motivate necessita' e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.