Art. 14.
                       Servizio di ragioneria
  1. Il Servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del Comitato di
presidenza, ha  il  compito  di  curare  gli  adempimenti  di  natura
contabile  connessi con lo svolgimento dell'attivita' amininistrativa
del Consiglio.
  2.  Al  Servizio  di  ragioneria  e'  preposto  un  funzionario  di
cancelleria della carriera dirigenziale o della carriera direttiva in
servizio presso la segreteria del Consiglio.
  3.  Il  direttore  del  Servizio  di  ragioneria  e'  nominato  dal
Consiglio  su  proposta  del  Comitato  di  presidenza,  sentito   il
Segretario  generale.  L'incarico  puo' essere revocato con le stesse
modalita'.
  In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni  di  direttore
del  servizio  un  funzionario di cancelleria designato con la stessa
procedura prevista per la nomina del direttore del Servizio.
  4. Al servizio di ragioneria compete:
    a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per
l'assestamento e per le eventuali variazioni;
    b) di tenere  le  scritture  cronologiche  e  sistematiche  della
gestione,  ed  in  particolare le scritture relative alla competenza,
alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;
    c) di predisporre il rendiconto annuale;
    d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi  stanziati
sull'apposito  capitolo  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro di pertinenza del Consiglio;
    e) di verificare la regolarita' dei  pagamenti  effettuati  dalla
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
    f)  di  compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della
gestione da sottoporre al Comitato;
    g)  di  vigilare  sulla  regolarita'  contabile  della   gestione
dell'economo-cassiere,   effettuando   periodiche   verifiche   sulla
medesima.