Art. 14. Servizio di ragioneria 1. Il Servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del Comitato di presidenza, ha il compito di curare gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attivita' amininistrativa del Consiglio. 2. Al Servizio di ragioneria e' preposto un funzionario di cancelleria della carriera dirigenziale o della carriera direttiva in servizio presso la segreteria del Consiglio. 3. Il direttore del Servizio di ragioneria e' nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Segretario generale. L'incarico puo' essere revocato con le stesse modalita'. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio un funzionario di cancelleria designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del Servizio. 4. Al servizio di ragioneria compete: a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni; b) di tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui; c) di predisporre il rendiconto annuale; d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro di pertinenza del Consiglio; e) di verificare la regolarita' dei pagamenti effettuati dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; f) di compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione da sottoporre al Comitato; g) di vigilare sulla regolarita' contabile della gestione dell'economo-cassiere, effettuando periodiche verifiche sulla medesima.