Art. 15.
                           Fondo economale
  1. Il Segretario generale puo' autorizzare la  costituzione  di  un
fondo   fino   ad   un   massimo  di  lire  dieci  milioni  a  favore
dell'economo-cassiere per il pagamento di canoni ed utenze  e  per  i
pagamenti  in  contanti previsti dal presente regolamento nonche' per
le spese in economia di cui all'art. 32.
  2.  Il  fondo  viene  costituito  e  reintegrato  fino  al   limite
consentito  con  prelevamento  dalla  contabilita' speciale presso la
Sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma  mediante  mandati   di
pagamento  emessi,  dal direttore del Servizio di ragioneria a favore
dell'economo-cassiere su richiesta dello stesso.
  3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del
Servizio di ragioneria emette  un  ordinativo  di  pagamento  interno
intestato al creditore.
  4.  L'importo  massimo  del  fondo  di cui al comma uno puo' essere
adeguato annualmente, in relazione alle esigenze  o  alla  variazione
dei costi, con determinazione del Comitato di presidenza, su proposta
del Segretario generale.