Art. 15. Fondo economale 1. Il Segretario generale puo' autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di lire dieci milioni a favore dell'economo-cassiere per il pagamento di canoni ed utenze e per i pagamenti in contanti previsti dal presente regolamento nonche' per le spese in economia di cui all'art. 32. 2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito con prelevamento dalla contabilita' speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma mediante mandati di pagamento emessi, dal direttore del Servizio di ragioneria a favore dell'economo-cassiere su richiesta dello stesso. 3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del Servizio di ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno intestato al creditore. 4. L'importo massimo del fondo di cui al comma uno puo' essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.