Art. 16.
                          Economo cassiere
  1. L'economo cassiere e' nominato dal Comitato  di  presidenza,  su
proposta  del Segretario generale, tra i funzionari di cancelleria in
servizio presso la segreteria del Consiglio. L'incarico  puo'  essere
revocato,  su  proposta  del  Segretario generale, al termine di ogni
gestione annuale.
  In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un  funzionario
di  cancelleria  nominato  con  la  stessa  procedura prevista per la
nomina dell'economo cassiere.
  2. L'economo cassiere:
    a) ha la  gestione  del  fondo  previsto  dall'art.  15,  di  cui
risponde personalmente;
    b)  provvede  alle  anticipazioni  di  indennita'  di  missione e
compensi tramite mandati diretti emessi a suo favore;
    c) e' consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili;
    d) vigila sulla manutenzione degli  immobili  di  pertinenza  del
Consiglio;
    e)  e'  tenuto  alla  presentazione di un conto trimestrale della
gestione del fondo al direttore del Servizio di  ragioneria,  che  ne
riferisce   al   Segretario   generale;   al  termine  dell'esercizio
finanziario presenta tramite il direttore del Servizio di  ragioneria
al  Segretario  generale  una relazione sulla gestione complessiva di
sua competenza.