Art. 16. Economo cassiere 1. L'economo cassiere e' nominato dal Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale, tra i funzionari di cancelleria in servizio presso la segreteria del Consiglio. L'incarico puo' essere revocato, su proposta del Segretario generale, al termine di ogni gestione annuale. In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario di cancelleria nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere. 2. L'economo cassiere: a) ha la gestione del fondo previsto dall'art. 15, di cui risponde personalmente; b) provvede alle anticipazioni di indennita' di missione e compensi tramite mandati diretti emessi a suo favore; c) e' consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili; d) vigila sulla manutenzione degli immobili di pertinenza del Consiglio; e) e' tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al direttore del Servizio di ragioneria, che ne riferisce al Segretario generale; al termine dell'esercizio finanziario presenta tramite il direttore del Servizio di ragioneria al Segretario generale una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.