Art. 17.
         Indennita' di presenza ai componenti del Consiglio
  1. La misura dell'indennita' prevista dall'art. 40,  ultimo  comma,
della  legge  24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7
della legge 3 gennaio 1981  n.  1,  e'  determinata  annualmente  con
deliberazione  del  Consiglio in sede di approvazione del bilancio di
previsione su proposta del Comitato di presidenza previo parere della
Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento  del  costo  della
vita e di similari indennita' stabilite per altri organi di rilevanza
costituzionale.
  2. L'indennita' spetta per non piu' di due sedute giornaliere.
  3.  La  misura  dell'indennita'  e' raddoppiata quando le sedute si
svolgono fuori della citta' di Roma.
  4. L'indennita' di presenza, prevista  dal  comma  uno,  spetta  ai
componenti  del  Consiglio  anche  per  lo  svolgimento  di incarichi
speciali  loro  affidati  dal  Consiglio  stesso,  dalle  Commissioni
referenti o dal Comitato di presidenza. Tra gli incarichi speciali e'
compreso  il  coordinamento  degli  incontri e seminari di studio; in
questa ipotesi non si applica il comma precedente.
  5. In quanto dovuta, spetta anche l'indennita' di missione.