Art. 17. Indennita' di presenza ai componenti del Consiglio 1. La misura dell'indennita' prevista dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Comitato di presidenza previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per altri organi di rilevanza costituzionale. 2. L'indennita' spetta per non piu' di due sedute giornaliere. 3. La misura dell'indennita' e' raddoppiata quando le sedute si svolgono fuori della citta' di Roma. 4. L'indennita' di presenza, prevista dal comma uno, spetta ai componenti del Consiglio anche per lo svolgimento di incarichi speciali loro affidati dal Consiglio stesso, dalle Commissioni referenti o dal Comitato di presidenza. Tra gli incarichi speciali e' compreso il coordinamento degli incontri e seminari di studio; in questa ipotesi non si applica il comma precedente. 5. In quanto dovuta, spetta anche l'indennita' di missione.