Art. 18. Trattamento di missione per i componenti del Consiglio 1. La misura dell'indennita' di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, dall'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione. 3. E' fatta salva la facolta' di optare per l'indennita' di missione prevista per le qualifiche indicate al punto 1 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. 4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio, delle commissioni o, in casi di urgenza dal Comitato di presidenza. 5. L'indennita' di missione spetta in misura intera qualunque sia la durata del periodo di permanenza a Roma del componente del Consiglio. 6. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato. 7. Il Consiglio stipula apposita convenzione con le Ferrovie dello Stato s.p.a. per l'acquisto a prezzo ridotto di carte di libera circolazione di prima classe e relativi supplementi, da fornire ai componenti del Consiglio che non ne abbiano altrimenti diritto. 8. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese di vagone letto e di aereo sostenute per esigenze di servizio.