Art. 18.
                       Trattamento di missione
                   per i componenti del Consiglio
  1. La misura dell'indennita' di missione giornaliera, prevista  per
i  componenti  del Consiglio non residenti a Roma, dall'art. 40 della
legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art.  7  della
legge   3   gennaio  1981,  n.  1,  e'  determinata  annualmente  con
deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio  di
previsione,  su  proposta  del  Comitato di presidenza, previo parere
della Commissione bilancio.
  2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le
frazioni inferiori a ventiquattro  ore,  l'indennita'  e'  dovuta  in
ragione  di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora
di missione.
  3. E' fatta  salva  la  facolta'  di  optare  per  l'indennita'  di
missione prevista per le qualifiche indicate al punto 1 della tabella
A  allegata  alla  legge  18  dicembre  1973,  n.  836  e  successive
modificazioni.
  4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad  ogni  altra
missione  che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della
loro residenza per disposizioni del Consiglio, delle  commissioni  o,
in casi di urgenza dal Comitato di presidenza.
  5.  L'indennita'  di missione spetta in misura intera qualunque sia
la durata del  periodo  di  permanenza  a  Roma  del  componente  del
Consiglio.
  6.  Per  le  missioni  all'estero  valgono le norme previste per il
personale delle amministrazioni dello Stato.
  7. Il Consiglio stipula apposita convenzione con le Ferrovie  dello
Stato  s.p.a.  per  l'acquisto  a  prezzo  ridotto di carte di libera
circolazione di prima classe e relativi supplementi,  da  fornire  ai
componenti del Consiglio che non ne abbiano altrimenti diritto.
  8.  Ai  componenti  del Consiglio spetta il rimborso delle spese di
vagone letto e di aereo sostenute per esigenze di servizio.