Art. 19. Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio 1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso, dalla Sezione disciplinare e dalle Commissioni per ogni esigenza riguardante l'attivita' ed il funzionamento dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro costituiti dal Consiglio, spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione secondo le misure e nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. 2. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti, dagli Uffici predetti, incarichi da espletarsi fuori dal luogo di loro residenza nonche' ai difensori dei magistrati sottoposti al giudizio della Sezione disciplinare ed ai magistrati che svolgono assistenza, nei casi previsti, ad altri magistrati. 3. Per i soggetti che abbiano altrimenti titolo al trattamento di missione, l'indennita' giornaliera e' fissata nella misura indicata al n. 2 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.