Art. 19.
                       Trattamento di missione
                per le persone estranee al Consiglio
  1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate  a  Roma
dal  Consiglio stesso, dalla Sezione disciplinare e dalle Commissioni
per ogni esigenza riguardante l'attivita'  ed  il  funzionamento  dei
predetti  uffici  o  di  gruppi  di studio o di lavoro costituiti dal
Consiglio, spetta oltre  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  il
trattamento  di  missione secondo le misure e nei limiti previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato.
  2. Il trattamento di cui al primo comma compete alle  persone  alle
quali siano conferiti, dagli Uffici predetti, incarichi da espletarsi
fuori dal luogo di loro residenza nonche' ai difensori dei magistrati
sottoposti  al  giudizio  della Sezione disciplinare ed ai magistrati
che svolgono assistenza, nei casi previsti, ad altri magistrati.
  3. Per i soggetti che abbiano altrimenti titolo al  trattamento  di
missione,  l'indennita'  giornaliera e' fissata nella misura indicata
al n. 2 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.  836
e successive modificazioni.