Art. 20. I n c a r i c h i 1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e di accertamenti tecnici a esperti qualificati, anche estranei all'ordine giudiziario, nonche' a enti o istituti di ricerca. Il Consiglio puo' altresi affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso ai fini di assicurare un'adeguata informazione pubblica sulla propria attivita'. 2. Con le stesse modalita' il Consiglio puo' affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'Ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonche' in relazione all'attivita' propria delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari. 3. Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attivita' di cui ai due commi precedenti, puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilita', di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato. 4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.