Art. 20.
                          I n c a r i c h i
  1. Per l'attuazione dei propri  fini  istituzionali,  il  Consiglio
puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere
della  Commissione  bilancio,  incarichi  di  studio,  di ricerca, di
indagini e di  accertamenti  tecnici  a  esperti  qualificati,  anche
estranei  all'ordine  giudiziario,  nonche'  a  enti  o  istituti  di
ricerca. Il Consiglio  puo'  altresi  affidare  incarichi  a  persone
estranee  al  Consiglio  stesso  ai  fini  di  assicurare un'adeguata
informazione pubblica sulla propria attivita'.
  2. Con le stesse modalita' il Consiglio puo' affidare a  magistrati
o   a   soggetti  anche  estranei  all'Ordine  giudiziario  incarichi
determinati per l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di  incontri  e
seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e
per  il  tirocinio  degli  uditori  giudiziari,  nonche' in relazione
all'attivita' propria delle  Commissioni  o  di  altre  articolazioni
consiliari.
  3.  Il  Consiglio, per la migliore realizzazione delle attivita' di
cui ai due commi precedenti, puo' avvalersi, per periodi determinati,
dell'opera di esperti di statistica, di contabilita', di informatica,
di elettronica ed altro personale specializzato.
  4. Per l'espletamento degli incarichi di cui  ai  commi  precedenti
spetta  un  compenso  da  determinarsi dal Consiglio, su proposta del
Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.