Art. 21.
          Lavoro straordinario, compenso per reperibilita'
     e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali
  1. Ai magistrati della Segreteria, ai  magistrati  fuori  ruolo  ai
sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario addetti al Consiglio
e al personale che presta servizio presso il Consiglio possono essere
attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato,
nel  limite determinato annualmente dal Consiglio stesso, su proposta
del Comitato di presidenza previo parere della Commissione bilancio.
  2.  Al  personale  di  cui  al  primo  comma,  a   compenso   della
reperibilita'  nei  giorni  festivi  e  nell'arco dell'apertura degli
uffici  consiliari,  anche  al  di  fuori   dell'orario   individuale
complessivo  giornaliero  di  lavoro,  nonche' della disponibilita' a
prolungare l'orario di servizio, e' corrisposto un compenso  mensile,
determinato  con  deliberazione adottata per ciascun anno finanziario
con le stesse modalita' previste al primo comma.  Tale  compenso  non
potra'  essere  superiore  al  corrispettivo  del  monte  ore mensile
massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma
e   dovra'   essere   proporzionalmente   rapportato    all'effettivo
assolvimento  delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie.
In via transitoria, per l'anno 1996,  la  deliberazione  e'  adottata
entro il 1 settembre 1996.
  3.  In  favore dei soggetti individuati al comma uno possono essere
deliberati dal Consiglio interventi assistenziali,  su  proposta  del
Comitato di presidenza, per malattia, invalidita', danni patrimoniali
per  fatto  incolpevole,  oneri scolastici, eventi che determinano un
particolare aggravamento della  situazione  economica  familiare  del
richiedente.
  4.  Il  Consiglio  puo'  assumere  iniziative per istituire servizi
ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di  asilo
nido  e  assistenza  sanitaria integrativa, nonche' iniziative per il
tempo libero a favore del personale.
  5. Le  modalita'  di  attuazione  e  di  concreta  fruizione  degli
interventi indicati nei commi 3 e 4 sono deliberate dal Consiglio, su
proposta  del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione
bilancio.