Art. 22. Conto finanziario 1. Il conto finanziario espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata. 2. Lo schema del conto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa, e' predisposto a cura del Servizio di ragioneria e inviato al Segretario generale che lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. Il Segretario generale, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo schema di conto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori, al Comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio. 4. Il conto finanziario espone: a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente; e) le somme incassate e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui; f) il conto totale dei residui passivi che si rinviano all'esercizio successivo; g) le economie di gestione; h) i residui perenti.