Art. 22.
                          Conto finanziario
  1.  Il  conto  finanziario  espone  i  risultati   della   gestione
finanziaria,   per  l'entrata  e  per  la  spesa,  distintamente  per
capitoli, secondo la classificazione adottata.
  2. Lo schema del conto finanziario,  unitamente  ad  una  relazione
illustrativa,  e'  predisposto  a  cura  del Servizio di ragioneria e
inviato  al  Segretario  generale  che  lo  sottopone  all'esame  del
Collegio dei revisori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento.
  3. Il Segretario generale, entro il 30 aprile successivo, trasmette
lo  schema  di  conto  finanziario,  unitamente  alla  relazione  del
Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori,
al Comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31  maggio  di
ciascun  anno,  da  parte  del  Consiglio,  sentito  il  parere della
Commissione bilancio.
  4. Il conto finanziario espone:
    a)  le  previsioni  iniziali,  le  eventuali  variazioni   e   le
previsioni definitive;
    b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e
rimaste da riscuotere;
    c)  le  spese  di  competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e
rimaste da pagare;
    d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;
    e) le somme incassate e quelle pagate  per  ciascun  capitolo  di
bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;
    f)   il   conto  totale  dei  residui  passivi  che  si  rinviano
all'esercizio successivo;
    g) le economie di gestione;
    h) i residui perenti.