Art. 25. Carico e scarico dei beni 1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo. 2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta dal Segretario generale su richiesta dell'economo, sentita una commissione nominata dal Comitato di presidenza e composta da un magistrato della segreteria del Consiglio, che la presiede, dal direttore del Servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il Comitato di presidenza stabilisce il compenso. 3. Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed e' portato a conoscenza dell'economo al fine della redazione del verbale di scarico.