Art. 25.
                      Carico e scarico dei beni
  1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni  di  carico
emessi dall'economo.
  2.  La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione o altri motivi e' disposta dal Segretario  generale
su  richiesta  dell'economo,  sentita  una  commissione  nominata dal
Comitato di presidenza e composta da un magistrato  della  segreteria
del  Consiglio,  che  la  presiede,  dal  direttore  del  Servizio di
ragioneria e da un esperto  esterno  per  il  quale  il  Comitato  di
presidenza stabilisce il compenso.
  3.  Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche
l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico
dei responsabili ed e' portato  a  conoscenza  dell'economo  al  fine
della redazione del verbale di scarico.