Art. 26. Disposizioni generali 1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento. 2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. E' sempre richiesta la forma scritta. 3. Spettano al Segretario generale, o al dirigente del Servizio di ragioneria appositamente da lui delegato, i compiti di provvedere alla formazione dei capitolati generali ed alla fissazione degli elementi essenziali del contratto. 4. Alla stipulazione dei contratti provvede in rappresentanza del Consiglio il Segretario generale o il direttore del Servizio di ragioneria da lui delegato. 5. Salve le ipotesi previste dall'art. 32, i contratti fino al limite di lire 100 milioni sono approvati dal Comitato di presidenza. All'approvazione dei contratti di importo superiore provvede il Consiglio su proposta del Comitato di presidenza. 6. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i casi di assoluta necessita' e convenienza. 7. Nei contratti devono essere previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. 8. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto. 9. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fidejussione, il cui costo e' a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo. 10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. 11. I limiti di somma previsti relativi ai contratti s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.