Art. 26.
                        Disposizioni generali
  1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle  permute,  alle
forniture,  alle  locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi
in genere si provvede mediante contratti  da  stipularsi  secondo  le
norme  del  presente  regolamento,  salvi  i  casi disciplinati dalla
normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
  2. I contratti sono stipulati  nelle  forme  del  diritto  privato,
anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
E' sempre richiesta la forma scritta.
  3.  Spettano al Segretario generale, o al dirigente del Servizio di
ragioneria appositamente da lui delegato,  i  compiti  di  provvedere
alla  formazione  dei  capitolati  generali  ed alla fissazione degli
elementi essenziali del contratto.
  4. Alla stipulazione dei contratti provvede in  rappresentanza  del
Consiglio  il  Segretario  generale  o  il  direttore del Servizio di
ragioneria da lui delegato.
  5. Salve le ipotesi previste dall'art.  32,  i  contratti  fino  al
limite di lire 100 milioni sono approvati dal Comitato di presidenza.
All'approvazione  dei  contratti  di  importo  superiore  provvede il
Consiglio su proposta del Comitato di presidenza.
  6. I contratti devono avere termine e durata certi e  non  possono,
comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi
i casi di assoluta necessita' e convenienza.
  7.  Nei  contratti  devono  essere  previste adeguate penalita' per
inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute.
  8. Oltre alle anticipazioni  consentite  per  legge,  sono  ammessi
pagamenti  in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei
beni  forniti  e  delle   prestazioni   eseguite.   E'   vietata   la
corresponsione  di  interessi  e  provvigioni a favore dei contraenti
sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.
  9. A garanzia dell'esecuzione  dei  contratti,  le  imprese  devono
prestare  idonea  cauzione, ovvero rendere fidejussione, il cui costo
e' a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero
offrire la riduzione del cinque per cento  sull'importo  contrattuale
medesimo.    Si puo' prescindere dalla cauzione qualora il contraente
sia di notoria solidita'  e  subordinatamente  al  miglioramento  del
prezzo.
  10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in
base  alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea.
  11. I limiti di somma previsti relativi ai contratti s'intendono al
netto dell'imposta sul valore aggiunto.