Art. 27. Procedure contrattuali 1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti. 2. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione private e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata). 3. Le gare si svolgono, di norma, secondo la procedura "ristretta", salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta la procedura "aperta". 4. Nei casi previsti dall'art. 32 e' ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.