Art. 27.
                       Procedure contrattuali
  1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si  provvede,  di  norma,
mediante  gare  da  svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle
disposizioni seguenti.
  2. Le procedure  contrattuali  possono  essere  "aperte"  (pubblico
incanto),  "ristrette"  (licitazione  private  e  appalto concorso) e
"negoziate" (trattativa privata).
  3. Le gare si svolgono, di norma, secondo la procedura "ristretta",
salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta la  procedura
"aperta".
  4.  Nei casi previsti dall'art. 32 e' ammesso il ricorso al sistema
delle spese in economia.