Art. 29. Procedura ristretta 1. Nella procedura "ristretta" sono invitati a presentare l'offerta coloro che abbiano dimostrato la propria capacita' tecnica ed economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Puo' essere predisposto un elenco di persone o imprese idonee, da sottoporsi all'approvazione del Comitato di presidenza. 2. Il Comitato di presidenza per l'espletamento della gara, nomina una commissione composta da un componente del Consiglio che la presiede, dal direttore del servizio di ragioneria e un altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio. 3. Ai concorrenti selezionati sara' inviata la lettera con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, l'offerta tecnico-economica, con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolera' il rapporto. 4. Per lo svolgimento della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.