Art. 29.
                         Procedura ristretta
  1. Nella procedura "ristretta" sono invitati a presentare l'offerta
coloro  che  abbiano  dimostrato  la  propria  capacita'  tecnica  ed
economico-finanziaria  ad  effettuare  la prestazione richiesta. Puo'
essere  predisposto  un  elenco  di  persone  o  imprese  idonee,  da
sottoporsi all'approvazione del Comitato di presidenza.
  2.  Il Comitato di presidenza per l'espletamento della gara, nomina
una commissione composta  da  un  componente  del  Consiglio  che  la
presiede,  dal  direttore  del  servizio  di  ragioneria  e  un altro
funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.
  3. Ai concorrenti selezionati sara' inviata la lettera con l'invito
a   presentare,   entro   un    termine    prestabilito,    l'offerta
tecnico-economica,  con allegato il capitolato tecnico e lo schema di
contratto che regolera' il rapporto.
  4. Per lo svolgimento della  procedura  ristretta  sono  necessarie
almeno due offerte valide.