Art. 3.
           Esercizio finanziario e bilancio di previsione
  1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e  coincide  con
l'anno solare.
  2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza.
  3.  Il  progetto  di  bilancio, predisposto dal Segretario generale
sulla base del  programma  delle  spese  elaborato  dal  servizio  di
ragioneria  e'  comunicato tempestivamente al Comitato di presidenza,
corredato dal programma delle spese.
  4. Entro il 30  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si
riferisce,  il  progetto  di  bilancio  e' sottoposto dal Comitato di
presidenza al Consiglio, che lo  approva,  sentito  il  parere  della
Commissione bilancio.
  5.  In  casi di particolare necessita' il Consiglio su proposta del
Comitato di presidenza, sentita la Commissione bilancio, con  propria
deliberazione,  puo'  autorizzare  l'esercizio provvisorio nei limiti
dello stanziamento previsto sull'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro.
  6.  Puo'  essere  predisposto  a  cura  del  Segretario generale un
progetto di bilancio triennale che viene sottoposto  all'approvazione
del  Consiglio  con  le  medesime  procedure previste per il bilancio
annuale.