Art. 3. Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza. 3. Il progetto di bilancio, predisposto dal Segretario generale sulla base del programma delle spese elaborato dal servizio di ragioneria e' comunicato tempestivamente al Comitato di presidenza, corredato dal programma delle spese. 4. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio e' sottoposto dal Comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere della Commissione bilancio. 5. In casi di particolare necessita' il Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Commissione bilancio, con propria deliberazione, puo' autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti dello stanziamento previsto sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 6. Puo' essere predisposto a cura del Segretario generale un progetto di bilancio triennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le medesime procedure previste per il bilancio annuale.