Art. 31.
                        Procedura "negoziata"
  1. E' ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:
    a) quando, a  seguito  di  esperimento  di  gara,  per  qualsiasi
motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
    b)  per  la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi
compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori
che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti  tecnici
e il grado di perfezione richiesti;
    c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita
da privativa individuale;
    d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;
    e)  quando  si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in
casi di eccezionale  urgenza  che  non  consentano  il  ricorso  alla
procedura ristretta;
    f)  per  l'affidamento  di  studi,  ricerche  e sperimentazioni a
persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;
    g) per i contratti di assicurazione;
    h) nei casi di contratti di  importo  non  superiore  a  lire  30
milioni.
  2.  Nei  casi  indicati  nella  lettera  a),  e),  f),  g), h), del
precedente comma devono essere, di  norma,  interpellate  almeno  tre
persone o imprese.