Art. 31. Procedura "negoziata" 1. E' ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi: a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo; b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa individuale; d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati; e) quando si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi di eccezionale urgenza che non consentano il ricorso alla procedura ristretta; f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica; g) per i contratti di assicurazione; h) nei casi di contratti di importo non superiore a lire 30 milioni. 2. Nei casi indicati nella lettera a), e), f), g), h), del precedente comma devono essere, di norma, interpellate almeno tre persone o imprese.