Art. 32.
                          Spese in economia
  1. Il Segretario generale, nei limiti  di  cui  all'art.  10,  puo'
autorizzare  l'economo  cassiere,  ad  effettuare spese per locazioni
temporanee,  manutenzione  di  locali,  manutenzione  di  mobili,  di
vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto
di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti.
  L'economo  cassiere  puo' effettuare minute spese fino al limite di
Lit. 1.000.000 utilizzando il fondo economale.
  2. Gli assuntori ed i fornitori  debbono  prestare,  se  richiesti,
idonea cauzione.
  3.  Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di
cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
del  regolamento  per  i  servizi  in  economia  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.