Art. 32. Spese in economia 1. Il Segretario generale, nei limiti di cui all'art. 10, puo' autorizzare l'economo cassiere, ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti. L'economo cassiere puo' effettuare minute spese fino al limite di Lit. 1.000.000 utilizzando il fondo economale. 2. Gli assuntori ed i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione. 3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.