Art. 33. Congruita' dei prezzi 1. Per la valutazione della congruita' dei prezzi dei contratti di importo superiore a lire 30 milioni il Segretario generale puo' avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, da un funzionario del Servizio di ragioneria e da un esperto designato dall'Ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessita' tecnica puo' essere acquisito il parere di esperti estranei alla pubblica amministrazione nominati dal Comitato di presidenza. 2. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente.