Art. 33.
                        Congruita' dei prezzi
  1. Per la valutazione della congruita' dei prezzi dei contratti  di
importo  superiore  a  lire  30  milioni  il Segretario generale puo'
avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere,  da
un  funzionario  del Servizio di ragioneria e da un esperto designato
dall'Ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato.
Per lavori o  forniture  di  particolare  complessita'  tecnica  puo'
essere   acquisito  il  parere  di  esperti  estranei  alla  pubblica
amministrazione nominati dal Comitato di presidenza.
  2. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante  agli
esperti di cui al comma precedente.