Art. 34. Collaudi e verifiche 1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera. 2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale amministrativo in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Segretario generale. Qualora ne sia ravvisata la necessita' il collaudo e' affidato ad esperti esterni al Consiglio, nominati dal Comitato di presidenza. 3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture. 4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 100 milioni l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un esperto esterno al Consiglio, nominato dal Comitato di presidenza. 5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a lire 10 milioni, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovra' verificare la regolarita' e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione. 6. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti.