Art. 34.
                        Collaudi e verifiche
  1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche  parziale
o in corso d'opera.
  2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da
personale   amministrativo   in  possesso  della  competenza  tecnica
necessaria,  nominato  dal  Segretario  generale.  Qualora   ne   sia
ravvisata la necessita' il collaudo e' affidato ad esperti esterni al
Consiglio, nominati dal Comitato di presidenza.
  3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia
progettato,  diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato
all'aggiudicazione dei lavori o forniture.
  4. Per i lavori e le forniture di  importo  inferiore  a  lire  100
milioni  l'atto  di collaudo puo' essere sostituito da un certificato
di regolare esecuzione rilasciato da un esperto esterno al Consiglio,
nominato dal Comitato di presidenza.
  5. Per i servizi e le forniture di  importo  inferiore  a  lire  10
milioni,  qualora  non  sia  possibile  o  conveniente  procedere  al
collaudo, il funzionario cui  viene  effettuata  la  consegna  dovra'
verificare  la  regolarita'  e  la  corrispondenza dei beni e servizi
acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.
  6. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante  agli
esperti di cui ai commi precedenti.