Art. 36.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da  un
presidente  di  sezione  della  Corte  dei  conti,  in  servizio o in
quiescenza,  che  lo  presiede,  e  da  due  componenti  scelti   tra
magistrati  della  Corte dei conti e professori universitari ordinari
di contabilita' pubblica o discipline similari.  Il  presidente  e  i
componenti  del Collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del
Comitato di presidenza e previo parere  della  Commissione  bilancio.
Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
  2.  Il  Consiglio  determina  il  compenso  del  presidente  e  dei
componenti del Collegio dei revisori dei conti.