Art. 36. Collegio dei revisori dei conti 1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti tra magistrati della Corte dei conti e professori universitari ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. 2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.