Art. 7.
                       Variazioni di bilancio
  1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il  Consiglio  delibera,
secondo  l'andamento  della  gestione, l'assestamento del bilancio su
proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione
bilancio.
  2. Le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti  dal  fondo  di
riserva  per  le  spese  impreviste  sono  assunte  con deliberazioni
adottate dallo stesso organo e con le stesse modalita'  previste  per
l'approvazione del bilancio.
  3.  Le  deliberazioni  di  cui ai commi precedenti sono allegate al
rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
  4. Nessuna variazione  di  bilancio  e'  ammessa  dopo  il  termine
dell'esercizio finanziario.