Art. 7. Variazioni di bilancio 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento del bilancio su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio. 2. Le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono assunte con deliberazioni adottate dallo stesso organo e con le stesse modalita' previste per l'approvazione del bilancio. 3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono. 4. Nessuna variazione di bilancio e' ammessa dopo il termine dell'esercizio finanziario.