Art. 9.
                           Rilascio copie
  1. Il rilascio di copie di atti e documenti del  Consiglio  avviene
previo  versamento  da  parte  degli  interessati  del  corrispettivo
sull'apposito  c/c  postale  intestato  alla  Sezione  di   tesoreria
provinciale  di  Roma,  con  indicazione, nella causale di versamento
della  dizione  "somma  da  accreditare   sul   conto   corrente   di
contabilita'   speciale   intestato   al  Consiglio  superiore  della
magistratura - entrate eventuali". Il corrispettivo viene determinato
annualmente dal Comitato di presidenza tenuto  conto  del  costo  del
servizio.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di bollo quando la
copia viene rilasciata in forma autentica.