Art. 9. Rilascio copie 1. Il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio avviene previo versamento da parte degli interessati del corrispettivo sull'apposito c/c postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con indicazione, nella causale di versamento della dizione "somma da accreditare sul conto corrente di contabilita' speciale intestato al Consiglio superiore della magistratura - entrate eventuali". Il corrispettivo viene determinato annualmente dal Comitato di presidenza tenuto conto del costo del servizio. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.