IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini   in   merito   alla   richiesta   di
riconoscimento,  unitamente  ad altre indicazioni geografiche tipiche
della regione Lazio, della indicazione geografica tipica  "Circeo"  e
alla   proposta,   formulata  dal  Comitato  medesimo,  del  relativo
disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 16 ottobre 1995;
  Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995,  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta,  unitamente  ad  altre  indicazioni  geografiche
tipiche  della  regione  Lazio,  la  indicazione  geografica   tipica
"Circeo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1995;
  Vista  la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine   controllata
"Circeo";
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra indicati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento di  denominazioni
di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede che le denominazioni di origine  vengono  riconosciute  ed  i
relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Circeo" - gia' riconosciuta ad  indicazione  geografica  tipica  con
decreto  dirigenziale  del  22  novembre  1995 - ed e' approvato, nel
testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
  Detta denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel sopra citato disciplinare di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
1996.