IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito alla richiesta di riconoscimento, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, della indicazione geografica tipica "Circeo" e alla proposta, formulata dal Comitato medesimo, del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995; Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, la indicazione geografica tipica "Circeo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1995; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Circeo"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1996; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra indicati; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Circeo" - gia' riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale del 22 novembre 1995 - ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Detta denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel sopra citato disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.